“Il bilancio di previsione 2015 non è tuttora approvato, in quanto dopo l’applicazione del riaccertamento si è riscontrato che l’interpretazione data alla voce “esigibilità” intesa erroneamente come “pagamento o riscossione” dovevasi intendere come “prestazione o fornitura eseguita”.
Gli impegni e gli accertamenti che andavano conservati a residui sono stati, erroneamente, imputati negli anni successivi. Pertanto, i mandati e le reversali emessi nell’anno 2015 in c/residui, prima dell’esito del riaccertamento risultano privi di impegni ed accertamenti”.
Qui di seguito i commenti della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione 10/11/2016 n.206.
LE PREMESSE DEI GIUDICI CONTABILI
Precisa il Collegio contabile come, in base al principio di competenza finanziaria potenziata, che sta alla base della riforma dell’armonizzazione contabile e degli istituti da questa introdotti, il concetto di esigibilità non riguarda né “il pagamento o la riscossione”, né tantomeno, come afferma l’ente “la prestazione o la fornitura eseguita”.
E’ utile richiamare i postulati contabili del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui:
“le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito”.
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