Personale con part-time inferiore al 50%. Le attività professionali consentite restano oggetto di verifica della PA

12 Gennaio 2023
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Lo svolgimento di attività professionale, in regime di part-time al 50 per cento, resta pur sempre soggetta alla valutazione dell’amministrazione, in quanto secondo la normativa l’impegno richiesto deve restare compatibile con l’attività di servizio e che la stessa lo sia anche nel merito, per l’assenza di conflitto d’interesse. Sono queste le indicazioni della Funzione Pubblica contenute nel parere prot. 11012/2022.

Il fatto

Il Ministero ha chiesto alla Funzione Pubblica se sia legittima la richiesta di un dipendente, iscritto all’Albo professionale, di essere posto in part time al 50% al poter svolgere incarichi professionali esterni per i privati quale direttore dei lavori, con un importo di compensi superiore alla normale retribuzione percepita per il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. In quest’ultimo caso, se possa considerarsi sufficiente una semplice comunicazione ovvero si renda necessario il rilascio di un’autorizzazione all’esito di verifica sull’assenza di conflitto d’interesse e sulla compatibilità dell’impegno richiesto con l’espletamento delle ordinarie attività di servizio.

La normativa

La materia delle incompatibilità, a dire dei tecnici ministeriali, è riservata alla legge, tale principio è suscettibile di temperamenti esclusivamente mediante deroghe legislative espresse quali quelle indicate nel medesimo comma 1 del citato articolo 53, tra le quali è inserita anche la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento, che – come noto – consente ai dipendenti pubblici, con prestazione di lavoro part time non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, di iscriversi agli albi professionali e di svolgere, pertanto, attività libero professionale. L’articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, prevedono che, lo svolgimento di attività professionale in regime di part-time al 50 per cento non sia del tutto sganciato dalla valutazione dell’amministrazione, poiché le norme contemplano la necessità che l’impegno richiesto sia compatibile con l’attività di servizio e che la stessa lo sia anche nel merito, per l’assenza di conflitto d’interesse. Pertanto, il regime di impegno e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse dovrebbero di regola essere considerate in sede preventiva e cioè nella fase che precede l’attivazione del rapporto di lavoro in regime di part-time e, più in particolare, in sede di esame dell’istanza di trasformazione, allo scopo di verificare che l’attività che il dipendente intende svolgere non incida negativamente sull’attività istituzionale per ragioni organizzative o di merito. In particolare, l’art. 1, comma 58-bis della legge n.662/96 prevede la necessità che l’amministrazione valuti in concreto i singoli casi di conflitto di interesse, adottando appositi regolamenti per indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. La stessa legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1, comma 42, lett. a) e b), ed al comma 60, ha inteso ribadire l’esigenza di regolare lo svolgimento di attività estranee al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, limitandole ove necessario. L’adozione di atti regolamentari – in cui sono individuati criteri a supporto della valutazione sulla compatibilità dell’impegno e situazioni che possono determinare l’insorgenza di situazioni di conflitto d’interesse – riduce i margini di discrezionalità nella valutazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro. Tale adozione, che appare utile supportare con adeguate forme di pubblicizzazione, contribuisce alla semplificazione della gestione dei singoli rapporti part-time e all’eliminazione di possibili disparità di trattamento, assicurando la riconduzione delle singole fattispecie a criteri univoci. Successivamente alla trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro, la compatibilità dell’impegno derivante dallo svolgimento dell’attività professionale con l’attività di servizio sarà desumibile all’esito del processo di valutazione della prestazione lavorativa.

In ogni caso, successivamente alla trasformazione, devono ritenersi auspicabili oneri informativi sugli incarichi assunti laddove si consideri l’esigenza di monitorare l’effettiva insussistenza di situazioni di potenziale conflitto d’interesse nel corso dello svolgimento dell’attività professionale. A tal fine, è tuttavia necessario che le modalità attuative siano definite con il regolamento sopra citato, nel quale individuare le situazioni di potenziale conflitto di interesse. Nelle more della sua adozione, le modalità di adempimento degli oneri informativi sugli incarichi assunti potranno essere auspicabilmente definite nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, rinviando in ogni caso al codice di comportamento o a particolari previsioni in materia di conflitto d’interesse eventualmente già operanti presso l’Amministrazione.

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