Nessun obbligo dell’ente locale di video registrare le prove orali del concorso

29 Novembre 2022
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Anche se previsto dal regolamento regionale, ai fini della massima trasparenza, non esiste alcun obbligo da parte degli enti locali di procedere alla video registrazione della prova orale di concorso, essendo sufficiente ottemperare alle disposizioni di cui al d.P.R. n.487/1994 secondo cui la prova orale deve svolgersi: “in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Inoltre se il regolamento comunale precisa i criteri cui devono attenersi le commissioni di concorso, non è necessario che la Commissione ne stabilisca di diversi. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza n.1849/2022 del Tribunale amministrativo della regione Puglia.

Il fatto

Un candidata che ha partecipato ad una selezione pubblica per titoli e per esami, bandita da un ente locale, per la copertura a tempo parziale (50%) e indeterminato di un posto di categoria D1, profilo “istruttore direttivo di vigilanza”. Non avendo superato la prova ha impugnato il bando di concorso per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento regionale che imponevano agli enti locali di procedere alla videoregistrazione dei concorso, oltre a dolersi dell’assenza preventiva di fissazione dei criteri da parte della Commissione di concorso.

Il rigetto del ricorso

Le disposizioni inserite nel regolamento regionale hanno previsto che “le operazioni di sorteggio delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte nonché l’intero svolgimento delle prove orali sono registrate con apparecchiature audio-video da personale qualificato” a motivazione dei principi di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia. Pur prevedendo quale linee guida la possibile applicazione anche agli enti locali essa non può applicarsi in via automatica agli stessi, essendo enti diversi dalla Regione. Nel caso di specie il regolamento comunale risulta coerente con quanto disposto dall’art. 6 d.P.R. n. 487/94, secondo cui la prova orale deve svolgersi: “in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Pertanto, nessun obbligo di video-registrazione della prova orale sussisteva nel caso di specie, essendo la procedura concorsuale in esame bandita da un ente diverso dalla Regione, con relativo e consequenziale rigetto del motivo in quanto infondato.

Anche il secondo motivo del ricorso, riguardante la mancata preventiva definizione dei criteri di valutazione delle prove, è da considerarsi infondato stanti i precisi contenuti previsti dal regolamento comunale secondo cui “Il colloquio a contenuto tecnico-professionale ha la finalità di valutare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel bando, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi”. Nel caso di specie, pertanto, si è in presenza di criteri specifici e determinati, che sommati alla votazione numerica, consentono di rendere pienamente intellegibile il percorso motivazionale seguito dall’Amministrazione (tra le tante, C.d.S, IV, 2.9.2021, n. 6201).

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento