La domanda
Un ente ha chiesto la sorte delle ferie del dipendente che, per propria inerzia, non avesse richiesto il periodo di ferie nei ristretti limiti previsti dal contratto, e se tale diritto avrebbe potuto da parte dell’ente essere considerato decaduto.
Il parere
Secondo i tecnici dell’Agenzia si è in presenza della gestione di ferie pregresse da parte del lavoratore non contemplata dalla normativa che, invece, si occupa di stabilire il periodo massimo entro il quale i dipendenti debbono fruire delle proprie ferie. In questo caso, la normativa contrattuale, stante il carattere di irrinunciabilità delle ferie del lavoratore, dovrebbe indurre gli enti a stabilire le modalità per la loro fruizione senza sottrarre l’amministrazione dal compito di adoperarsi per adottare comportamenti atti ad assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare del diritto in argomento. La normativa e la legislazione si occupano, in modo particolare, di stabilire che le ferie rappresentano un diritto del lavoratore al fine di consentirgli il recupero delle energie psicofisiche, a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva. Sono proprio queste finalità che, a dire dei tecnici dell’Agenzia, incidono in una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, rendendolo “debitore” dell’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c, tutela che è senza dubbio anche nell’interesse del datore di lavoro stesso. Pertanto, tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie, sancito dall’art. 5, c. 8 del d.l. n. 95/2012, è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti dalla contrattazione collettiva.
Effettuate le citate premesse, l’ARAN risponde alla domanda posta dall’ente, precisando che il datore di lavoro, quindi, non può limitarsi a sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali ma, prima di poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute il datore di lavoro, ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47). Il datore di lavoro, dunque, è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte (Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50). Vero è, concludono i tecnici dell’Agenzia, che è possibile che alcuni eventi eccezionali rendano di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un lungo periodo di malattia), ma in via ordinaria, ossia al di fuori di tali eccezioni, l’amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il proprio diritto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento