In particolare, la nuova normativa ha ampliato in maniera importante la varietà delle definizioni agevolate che può essere recepita dai Comuni, con apposite delibere regolamentari da adottarsi entro il termine perentorio del 31 marzo 2023: alla definizione delle liti pendenti – già applicabile da parte dei Comuni in forza dell’art. 1, comma 205, legge n. 197/2022 – si sono aggiunte la conciliazione agevolata, la rinuncia ai ricorsi per Cassazione e l’istituto della regolarizzazione degli omessi versamenti. In proposito, è importante precisare che i Comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possono legittimamente decidere di regolamentare solo alcuni di tali istituiti. In altre parole, l’ente potrà scegliere, a sua discrezione, se e quali istituti regolamentare.
Oltre ai predetti interventi, sono introdotte nuove facoltà esercitabili dal Comune. In particolare:
- si riaprono i termini di approvazione della delibera comunale di non adesione allo stralcio parziale dei crediti iscritti a ruolo fino a mille euro (posti anch’essi al 31 marzo 2023);
- sempre con riferimento ai crediti di valore non inferiore a mille euro, si introduce la nuova possibilità di deliberarne lo stralcio totale;
- viene chiarito, per via normativa, il processo deliberativo degli atti adottati dal Comune in materia di stralcio o di definizione del contenzioso, con i connessi requisiti in termini di pubblicazione ed efficacia degli atti stessi.
Qui disponibile:
la nota di approfondimento IFEL
lo schema di regolamento sulla definizione delle controversie tributarie (quest’utlimo in formato word per permettere la compilazione)
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