La carenza del controllo strategico all’esame dei giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

A seguito della verifica delle relazioni di fine mandato formalizzata dai Sindaci dei comuni che hanno terminato la loro consiliatura e che si apprestano alle nuove elezioni dell’11/06/2017, i giudici contabili si soffermano sulla verifica dei controlli interni ed in modo particolare sul controllo strategico dei comuni a ciò tenuti (comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) rilevandone l’assenza e indicando i principi a cui gli stessi avrebbero dovuto ispirarsi.

Il Comune oggetto di controllo ha spiegato come la pregressa gestione amministrativa fosse improntata ad un modello burocratico formale (la c.d. “amministrazione per atti”) con comprensibile scarsa possibilità ad adeguarsi ad un nuovo modello maturato a partire dagli anni novanta, improntato sugli inediti concetti di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa (la c.d. “amministrazione per risultati”).
Il Sindaco in audizione presso il magistrato istruttore indica, tuttavia, come il nuovo Responsabile dei Servizi finanziari si è impegnato a completare a regime il sistema di controllo strategico e a predisporre adeguati indicatori per verificare i risultati dell’attività posta in essere. Rileva a tal fine il Collegio contabile come il ritardo del Comune sia di circa 15 anni, e come i citati controlli interni debbano essere immediatamente perfezionati e, tra questi, assume particolare rilevanza il controllo strategico, in considerazione dei suoi contenuti all’interno della relazione di fine mandato del Sindaco uscente, in forza dell’impatto che esso assume nei confronti della cittadinanza che si appresta ad esprimere il proprio voto nella competizione elettorale.

Il controllo strategico

Secondo il Collegio contabile con il controllo strategico l’amministrazione verifica l’attuazione delle scelte politiche effettuate, identificando gli eventuali fattori ostativi e le eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione delle medesime, al fine di individuare i possibili rimedi. Per questo motivo si rende necessaria una struttura che risponda direttamente agli organi di indirizzo politico e che si occupi, contemporaneamente, della valutazione dei dirigenti responsabili del raggiungimento degli obiettivi programmatici, nonché della verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, espressamente prevista dall’art. 193 TUEL.

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