Le amministrazioni locali e regionali devono dare immediata applicazione al nuovo contratto del personale. E’ questo un impegno assai rilevante. Basta ricordare che nell’immediato si devono erogare gli aumenti contrattuali ed i relativi arretrati, che si deve rivalutare la indennità di vacanza contrattuale, che si devono corrispondere le differenze sulle indennità rapportate al trattamento economico fondamentale, che si deve dare corso alla rivalutazione della base pensionistica per i cessati dal servizio, che si deve pubblicare il codice disciplinare e che si deve nominare la delegazione trattante di parte pubblica. Mentre non è né necessario né opportuno dare corso alla revisione del fondo per la contrattazione decentrata del 2022. Nei prossimi mesi, entro lo 1 aprile 2023, si dovrà dare applicazione alle nuove regole dettate in tema di ordinamento professionale, di progressioni verticali speciali, di differenziali stipendiali e di incarichi di elevata qualificazione.
Ricordiamo che il CCNL del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2019/2021 è stato firmato lo scorso 16 novembre. Esso è entrato in vigore il 17 novembre, giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva. Le decorrenze diverse sono solamente quelle fissate dallo stesso contratto: oltre al rinvio della entrata in vigore delle parti connesse alla revisione dell’ordinamento professionali, si devono ricordare le scadenze fissate per gli aumenti del trattamento economico che decorrono dallo 1 gennaio 2019, dallo 1 gennaio 2020 e dallo 1 gennaio 2021, nonché gli aumenti del fondo per la contrattazione decentrata che decorrono in parte dallo 1 gennaio 2021 ed in parte dal 2022.
Il contratto dispone, sulla base delle stime dell’Aran, aumenti medi lordi mensili di 100,27 euro per il trattamento fondamentale, che salgono a 118 euro complessivi con gli incrementi al salario accessorio, ammontare che è comprensivo delle risorse per le progressioni verticali speciali. Il contratto prevede inoltre la corresponsione di arretrati medi lordi per euro 1.700, cifra che va da 1210 a 2250 circa.
Il trattamento fondamentale
In tema di trattamento economico fondamentale occorre dare corso, in primo luogo, alla erogazione dei miglioramenti economici a regime con la busta paga di dicembre, in quanto il CCNL fissa 30 giorni dalla stipula per la sua applicazione. Le nuove buste paga sono contenute nella tabella E, allegata al contratto.
E’ strettamente connesso il vincolo del calcolo e della liquidazione degli arretrati che sono maturati; tale operazione va effettuata con la busta paga del prossimo mese di dicembre. Questi arretrati sono soggetti a tassazione separata e non entrano nel tetto della spesa del personale per le somme relative al 2019, 2020 e 2021. Essi vanno corrisposti con la busta paga del mese di dicembre, in quanto il CCNL fissa 30 giorni dalla stipula per la sua applicazione.
Per potere dare corso alla erogazione degli aumenti contrattuali e degli arretrati occorre l’accertamento della previa copertura nel bilancio preventivo. Sulla base delle previsioni dettate dalle leggi di bilancio degli anni 2019, 2020 e 2021 le amministrazioni avrebbero dovuto prevedere incrementi della spesa del personale nella misura dello 1,3% del monte salari 2018 nell’anno 2019; dello 1,9% nell’anno 2020 e del 3,88% nell’anno 2021 (cifra che comprende anche gli incrementi degli anni precedenti). Tali aumenti dovevano scendere dello 0,6/0,7% per il riassorbimento della indennità di vacanza contrattuale e per il consolidamento dell’elemento perequativo per tutto l’anno. Ove questi aumenti non fossero stati disposti o lo fossero stati in misura parziale, occorre dare corso alla variazione del bilancio preventivo. Questi incrementi sono comprensivi degli oneri riflessi e dell’Irap. Essi vanno, per gli arretrati maturati fino al 2021, in deroga alla spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Questi arretrati sono assoggettati a tassazione separata.
Sul punto si legga: “CCNL Funzioni Locali 2019-2021, l’approvazione finale: FOCUS OPERATIVO“
La revisione dell’indennità di vacanza contrattuale
Si deve inoltre ricordare la necessità della revisione della indennità di vacanza contrattuale che viene erogata dal mese di aprile e luglio del 2023: la sua misura deve essere aumentata alla luce degli incrementi contrattuali. Ricordiamo che la indennità di vacanza contrattuale corrisposta a partire dall’anno 2019, così come l’elemento perequativo, sono assorbiti dalla entrata in vigore del nuovo CCNL e che questa indennità di vacanza contrattuale deve continuare ad essere erogata ai dirigenti ed ai segretari comunali e provinciali.
Il trattamento economico accessorio
Le amministrazioni sono impegnate ad una duplice operazione. In primo luogo, devono dare corso al calcolo degli aumenti del lavoro straordinario e della turnazione a seguito degli aumenti del trattamento economico tabellare. E’ strettamente connessa la seconda operazione: si deve procedere al calcolo ed alla corresponsione degli arretrati maturati a seguito degli incrementi del lavoro straordinario e della turnazione a seguito degli aumenti del trattamento economico tabellare, con le decorrenze previste dallo stesso CCNL, cioè dallo 1 gennaio 2019, dallo 1 gennaio 2020 e dallo 1 gennaio 2021.
Si deve ricordare che gli incrementi di questi compensi per gli anni dal 2019 al 2021 vanno anche essi assoggettati a tassazione separata. La erogazione di queste maggiorazioni deve essere finanziata a carico, rispettivamente dei fondi per la contrattazione decentrata e di quello per il lavoro straordinario. Il finanziamento va trovato nei fondi dell’anno 2022 e, in caso di loro mancata capienza, utilizzando i fondi dell’anno 2023.
Il fondo 2022
Il CCNL 2019/2021 dispone che le nuove regole sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate entrino in vigore nell’anno 2023. Quindi, di norma, non si deve dare corso alla revisione del fondo dell’anno 2022. Questa possibilità è concessa alle amministrazioni che, alla data di entrata in vigore del contratto, cioè lo scorso 17 novembre, non avevano ancora concluso la contrattazione decentrata dell’anno in corso. Si deve evidenziare che, comunque, non vi sono effetti negativi sulla quantità di risorse destinate alla incentivazione del personale. Il contratto infatti dispone espressamente, anche per gli aumenti dello 0,22% del monte salari 2018 che le amministrazioni possono inserire nella parte variabile, che tali somme vadano inserite una tantum nel fondo del 2023 per gli enti che non hanno dato corso all’inserimento nel fondo dell’anno 2022.
I pensionati
Il CCNL 16.11.2022 dispone che ai dipendenti che sono stati collocati in quiescenza a partire dalla data dello 1 gennaio dell’anno 2019 devono essere calcolati interamente gli aumenti contrattuali maturati sulla base del contratto. Questa rideterminazione serve in particolare per il calcolo del trattamento pensionistico. E devono essere corrisposti gli arretrati maturati al momento del collocamento in quiescenza.
Lo stesso contratto, riprendendo anche in questo caso disposizioni dettate dai precedenti CCNL, dispone che ai dipendenti che sono stati collocati in quiescenza a partire dalla data dello 1 gennaio dell’anno 2019 ai fini della determinazione delle indennità di fine servizio o rapporto o comunque denominata si tiene conto unicamente degli aumenti maturati alla data di collocamento in quiescenza.
La pubblicazione del codice disciplinare
Tutte le amministrazioni del comparto devono pubblicare sul proprio sito internet il codice disciplinare, per come modificato dal CCNL. Occorre ricordare che il codice disciplinare è costituito dalle previsioni dettate dal contratto e da quelle contenute nel d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alle previsioni contenute negli articoli 55 e seguenti. E’ questo un passaggio obbligato per potere dare corso all’avvio dei procedimenti disciplinari, che sono vincolati a tenere conto delle nuove previsioni a partire dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione. La pubblicazione deve essere effettuata entro il giorno 1 dicembre, cioè entro i 15 giorni successivi alla stipula del contratto e produce i suoi effetti decorsi 15 giorni dal suo avvio. Ricordiamo che questa pubblicazione produce nelle PA gli stessi effetti della affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti prevista dalla legge n. 300/1970, cd statuto dei diritti dei lavoratori.
La delegazione trattante di parte pubblica
Entro il 16 dicembre, cioè entro i 30 giorni successivi alla stipula del contratto nazionale, tutte le amministrazioni del comparto, con una delibera della giunta, devono nominare la delegazione trattante di parte pubblica, che viene normalmente composta da dirigenti e/o responsabili, nonché dal segretario. Con la stessa delibera occorre individuare, al suo interno, il presidente e l’eventuale sostituto. Questo vincolo deve essere rispettato anche nel caso in cui la delegazione trattante fosse stata nominata di recente. Si può ovviamente dare corso, nel rispetto dei vincoli dettati dal contratto nazionale, alla conferma degli attuali componenti.
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