Il Commento – Danno erariale commisurato alle ore perse e danno da disservizio per il dipendente che utilizzi internet per fini personali

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 22/3/2016)

Un dipendente pubblico che utilizzi durante il proprio orario lavorativo il servizio internet per fini personali è soggetto a danno erariale, il quale va quantificato sia in base al numero delle ore lavorative perse, sia quale disservizio causato all’amministrazione. In modo particolare il danno da disservizio è derivato anche dal protrarsi nel tempo dalla durata delle connessioni illecite, distogliendo il dipendente dal proprio lavoro istituzionale, a nulla rilevando i punteggi conseguiti dal convenuto con le valutazioni interne, tale in sintesi le conclusioni della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza 10 marzo 2016, n. 22.

IL FATTO
La Procura aveva convenuto in giudizio un dipendente pubblico per vederlo condannare al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione dallo stesso percepita nel periodo in cui avrebbe effettuato connessione a internet abusiva, oltre al danno da disservizio. In modo particolare il citato dipendente è stato condannato per peculato d’uso dal Tribunale pensale di prima istanza, in quanto per ragioni del suo ufficio avendo la disponibilità di una postazione telematica composta da un pc con relativo monitor effettuava numerosissime sessioni di navigazione internet e di chat per scopi incompatibili con lo svolgimento dell’attività di ufficio.

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