Rischio di danno erariale in assenza del deposito dei conti degli agenti contabili

15 Aprile 2024
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Il conto degli agenti contabili deve essere reso anche in assenza dell’assenza dell’economo per avvenuto anticipato pensionamento. Infatti, secondo la normativa l’ente ha l’obbligo di individuare il responsabile a cui competa la verifica per la parificazione dei conti e il successivo deposito degli stessi presso la Sezione Giurisdizionale della Corte. Con queste motivazioni la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n. 77/2024), a fronte della dichiarata assenza del deposito dei conti, ha inviato gli atti alla Procura contabile al fine di verificare eventuali responsabilità erariali.

Il fatto

Un ente locale di piccole dimensioni è stato interrogato a fronte dell’assenza, espressamente indicata nel questionario dei revisori dei conti, del regolare deposito dei conti degli agenti contabili, dove è stato indicato che l’ente sarebbe “privo dell’economo”. A fronte dei chiarimenti richiesti, l’ente locale ha confermato di non disporre di una figura di Economo come precedentemente individuato prima della messa in quiescenza del medesimo soggetto, né del servizio di economato che non è stato più previsto dal vigente regolamento dell’Ente. A dire dell’ente locale, vi è un orientamento dell’ente nel ripristinare tale figura e conseguentemente gli adempimenti necessari alla resa dei conti. Inoltre, l’ente ha evidenziato come, la gestione avverrebbe integralmente tramite la piattaforma PAGO-PA confermando che non sono presenti agenti contabili di diritto o di fatto, ad eccezione del Tesoriere e del Consegnatario delle azioni.

Le disposizioni legislative

Il Collegio contabile ha evidenziato come l’articolo 93, comma 2, del TUEL abbia disposto che:
“Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.”, mentre l’articolo 233, comma 1, del medesimo T.U. prevede che: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”.

Le conclusioni

A fronte del chiaro dettato legislativo se il soggetto tenuto alla presentazione del conto giudiziale è pacificamente, l’agente contabile, di diritto o di fatto, il soggetto tenuto al deposito, previa parifica del medesimo da parte dell’Amministrazione nel cui interesse la gestione ha avuto luogo, è il responsabile del procedimento all’uopo individuato dall’Amministrazione stessa, il quale ha l’obbligo di depositare il conto presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.
Pertanto, in ragione dell’obbligo della nomina dei soggetti investiti degli adempimenti a norma di Legge, tale omissione obbliga la Sezione regionale di controllo a trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza.

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