Certificati e bilanci a braccetto

Italia Oggi
14 Giugno 2019
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di Matteo Barbero

La Bdap ricorda che l’adempimento in scadenza il 1° luglio è ancora obbligatorio

I dati sul pareggio devono essere allineati al rendiconto
Certifi cazione del pareggio di bilancio da allineare al rendiconto entro il 1° luglio. A ricordare agli enti locali l’adempimento (ancora obbligatorio, sebbene legato ad un vincolo che da quest’anno non si applica più nei loro confronti) è una comunicazione inviata nei giorno scorsi dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) richiamando il comma 473 della l 232/2016. Dispone infatti tale norma che «i dati contabili rilevanti ai fi ni del conseguimento del saldo, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certifi cazione, a rettifi ca della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Quest’anno il 30 giugno cade di domenica, per cui il termine è prorogato di diritto al giorno successivo. Il successivo comma 474 dispone che decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre previsti dal comma 473, gli enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certifi cazione, a rettifi ca della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certifi cato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo. Al riguardo, la circolare n. 5/2018 della Ragioneria generale dello Stato evidenzia che con la dizione «peggioramento» del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo, il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: a) la nuova certifi cazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e l’obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo di saldo già accertato con la precedente certifi cazione; b) la nuova certifi cazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto dell’obiettivo di saldo; c) la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto dell’obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo fi nanziario con seguito e l’obiettivo di saldo. In altri termini, mentre l’obbligo di adeguare la certifi cazione ai dati di rendiconto (comma 473) riguarda qualsiasi divergenza fra i dati certifi cati e quelli da rendiconto ed ha come scadenza il 30 giugno (UI30 settembre per le regioni), il comma 474 scatta dopo tale termine e solo nei casi indicati. Sono soggetti all’obbligo anche gli enti che non hanno approvato il rendiconto, i quali dovranno fare riferimento al preconsuntivo o allo schema approvato dalla giunta trasmessi alla Bdap. La certifi cazione, infi ne, deve essere coerente anche con i dati trasmessi a quest’ultima.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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