Le nuove disposizioni di cui al d.l.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 n.114, prevedono per il lavoro flessibile che “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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