La domanda
Un revisore estratto, a cui era stato conferito l’incarico in un ente locale, ha chiesto al Ministero dell’Interno, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, ricevuta dal medesimo Ministero, della sua cancellazione dall’elenco, a seguito del controllo sull’autocertificazione dei dati dichiarati in sede di presentazione della domanda, la sorte del proprio mandato presso l’ente conferente.
La risposta
Precisa il Viminale, in via preliminare, come nella fase di presentazione delle domande di mantenimento e di nuova iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti, ogni anno, a tutti i revisori viene chiesto di dichiarare di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di cui all’articolo 71 del D.P.R. medesimo. Spetta, quindi, all’Ufficio la successiva verifica dei requisiti dichiarati e, in modo particolare, in assenza del requisito della durata minima triennale dell’incarico precedente non è possibile passare nelle fasce superiori (2 e poi 3). In questo caso la norma è chiara nell’indicare che, il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, con la conseguenza che “si procederà alla cancellazione dall’elenco nel caso in cui l’iscritto abbia dichiarato dati e requisiti non accertati, incarichi triennali presso enti locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio”.
In presenza di accertamento di ufficio della mancanza del requisito triennale, invece dichiarato, anche al fine di evitare possibile passaggio del medesimo revisore in fascia superiore, è prevista la cancellazione del revisore nell’elenco. Pertanto la richiesta del revisore di accogliere un suo eventuale declassamento alla fascia inferiore piuttosto che la sua cancellazione dall’elenco, non può trovare accoglimento in quanto il declassamento è una sanzione prevista solo nei casi in cui il revisore, pur nella sussistenza del requisito dello svolgimento dell’incarico di durata triennale, ha dichiarato date che si discostano di oltre un anno dalla realtà, con la conseguente possibilità di prosecuzione dell’eventuale incarico in corso. Nel caso di specie non si realizza l’ipotesi del declassamento, in quanto il sorteggio è stato reso possibile solo grazie ad una dichiarazione non corrispondente alla realtà dei fatti. Di conseguenza vista l’impossibilità per l’anno 2024 di essere inserito nell’elenco dei possibili sorteggiati, il revisore potrà farlo solo a partire dall’anno 2025 quando sarà inserito nell’elenco nella fascia 1 e 2.
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