La questione di particolare rilevanza riguarda la possibilità da parte degli enti locali di poter utilizzare l’avanzo di amministrazione per fronteggiare l’aumento delle spese energetiche, è stato analizzato dalla Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.63/2022).
La domanda del Sindaco
Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione per fronteggiare l’aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) “aumentate in misura ragguardevole”, trattandosi di un argomento che interessa una vasta platea anche di altri enti locali.
L’avanzo di amministrazione
Il primo problema riguarda l’esatta definizione di avanzo di amministrazione, in ragione del fatto che non vi è una definizione né del testo unico né nei principi armonizzati, parlando questi ultimi di risultato di amministrazione. Infatti, l’art.187, c.1, Tuel prevede una “ripartizione” del risultato di amministrazione in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi.
I fondi vincolati si caratterizzano, ai sensi del comma 3 ter dell’art.187 Tuel, per essere correlati a entrate caratterizzate da specifici vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, o da una specifica destinazione attribuita dall’amministrazione a entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente.
I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale non spese senza vincoli di specifica destinazione.
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere queste tre quote (vincolate, destinate ad investimenti e accantonati), ai sensi del comma 1 dell’art.187 Tuel, l’ente deve considerarsi in disavanzo di amministrazione.
Seguendo i chiarimenti della giurisprudenza, la nozione di avanzo deve, allora, riferirsi a quelle “risorse del risultato di amministrazione acquisite nel corso della gestione dell’anno o rinvenienti da esercizi precedenti che non sono state ancora utilizzate”.
Ai sensi del comma 3 dell’art.187, le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
Le quote del risultato di amministrazione destinate e libere, invece, “non possono essere utilizzate prima dell’approvazione del rendiconto (art. 187 TUEL)”.
L’approvazione del rendiconto non è, però, l’unica condizione prevista per l’utilizzo dei fondi liberi del risultato di amministrazione. Il comma 2 dell’art.187 dispone, infatti, che detti fondi possono essere utilizzati dall’ente con provvedimento di variazione di bilancio, solo per alcune finalità, che la norma prevede espressamente ed indica secondo un preciso ordine di priorità, ossia: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari, il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente (ovvero caratterizzate dall’assenza di continuità temporale); l’estinzione anticipata dei prestiti. Inoltre, l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195, in tema di entrate vincolate, e 222, sull’anticipazione di tesoreria, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio. In altri termini, l’avanzo libero “non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato” (C. Cost., sentt., n. 138 del 2019 e 167/2021).
Le deroghe sull’avanzo libero
L’art. 109, c.2, d.l. 18/2020, conv. con l.27/2020, ha, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, derogato all’ordine di priorità stabilito dal comma 2 dell’art.187, consentendo agli enti locali l’impiego della quota libera dell’avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all’emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento, mantenendo solo le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (Corte Cost. n. 167/2021).
La risposta
Una volta precisati i presupposti, a dire del Collegio contabile, è possibile precisare che l’avanzo di amministrazione possa fronteggiare l’aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità indicate nel comma 2 dell’art.187, nell’ordine di priorità ivi riportato.
Corso on-line in diretta
Gli accantonamenti in bilancio per il Fondo rischi
La differenza tra debiti fuori bilancio e passività pregresse
a cura di Vincenzo Giannotti
giovedì 5 mggio 2022 ore 15.00 – 17.00
La linea di demarcazione tra debiti fuori bilancio e passività potenziali è stata, in diverse occasioni, indicata dai giudici contabili; in sostanza per i primi è obbligatorio procedere ad una formale approvazione in Consiglio comunale, mentre per le passività pregresse la soluzione deve essere trovata nell’esercizio di bilancio in cui la passività è emersa.
In vista della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, il corso – oltre a soffermarsi sulle differenze fra i due istituti – illustra i principi per l’accantonamento in bilancio delle risorse necessarie per gli eventuali contenziosi, in base a quanto stabilito dal TUEL e dai Principi contabili. Inoltre, saranno approfonditi alcuni aspetti di interesse per il responsabile finanziario, anche di rilevanza penale, che scaturiscono dalle recenti indicazioni della magistratura di legittimità. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
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