Tempestività nei pagamenti delle fatture

Negli ultimi tempi si sta manifestando un po’ di confusione riguardo ai vari indici per la tempestività nel pagamento delle fatture ed al loro utilizzo. Proviamo in questo articolo a fare il punto

15 Novembre 2023
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Negli ultimi tempi si sta manifestando un po’ di confusione riguardo ai vari indici per la tempestività nel pagamento delle fatture ed al loro utilizzo. Il legislatore ha previsto:
– l’indicatore di tempestività dei pagamenti che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, deve essere pubblicato in Amministrazione trasparente con cadenza annuale. Il DPCM 22/09/2014 ha precisato che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. La circolare RGS n. 22/2015 ha inoltre precisato come debbano essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla data di emissione della fattura;
– l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018, da utilizzarsi per lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 Decreto Legislativo n. 231/2002.
Come indicato dalla nota IFEL del 21/11/2019, l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018), così come avviene per l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, viene calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale: diverso è però il perimetro delle fatture da considerare (si veda quanto indicato sopra in grassetto).
Dunque, come precisato dall’IFEL nella nota del 21/11/2019:
– l’indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013) misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento;
– l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018) ha l’obiettivo di esprimere la capacità dell’amministrazione di pagare le fatture scadute nell’anno:
– non considera le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell’anno;
– considera le fatture scadute nell’anno e non pagate.
Nell’ambito degli obiettivi della riforma 1.11 del PNRR, come indicato nella circolare RGS n. 17/2022, dal 2023 l’indicatore del tempo medio dei pagamenti (art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013) e l’indicatore del tempo medio di ritardo dei pagamenti (art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018) possono essere calcolati con la media ponderata dall’importo delle fatture pagate solamente se tale media ponderata non risulti inferiore alla media semplice di oltre 20 giorni nel 2023 e di oltre 15 giorni nel 2024. In caso contrario, gli indicatori in esame devono essere calcolati con la media semplice.
L’IFEL ha comunque precisato che, quanto indicato dalla circolare RGS n. 17/2022 sarà verificato a livello di comparto per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi per il PNRR; ogni singolo ente locale invece continuerà ad utilizzare invece la media ponderata per i propri indicatori previsti dall’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018.
In ogni caso, la circolare RGS n. 17/2022 invita le PA a adottare criteri che assicurino la parità di trattamento nel pagamento dei fornitori.
Infine, si sottolinea come, l’art. 4-bis del DL n. 13/2023 disponga che le PA debbano assegnare, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance, ai dirigenti (o funzionari) responsabili del pagamento delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti (o funzionari) apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture. Tali obiettivi devono essere considerati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. Il citato art. 4-bis del DL n. 13/2023 precisa inoltre che:
– ai fini dell’individuazione dell’obiettivo annuale ci si deve riferire all’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018;
– la verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dall’organo di revisione sulla base di quanto elaborato dalla PCC di Area RGS.

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