Il pagamento degli istituti contrattuali, quali disagio e/o rischio, nonché specifiche responsabilità, unitamente ai compensi destinati a remunerare la performance organizzativa ed individuale, sono soggetti a tassazione separata se il contratto decentrato è sottoscritto nell’anno successivo. Sono queste le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risoluzione n.243/2021.
La richiesta di un Ministero
La sottoscrizione del fondo decentrato dell’anno 2019 è stato sottoscritto, a seguito del parere positivo del Dipartimento della Funzione pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 40-bisdel decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, nell’anno successivo (25 settembre 2020). La sottoscrizione ha riguardato l’attribuzione di indennità connesse a prestazioni lavorative che comportano disagio e/o rischio, nonché specifiche responsabilità, unitamente ai compensi destinati a remunerare la performance organizzativa ed individuale del personale dipendente. A dire del Ministero le indennità erogate dovrebbero essere soggette a tassazione ordinaria, di contrario avviso le organizzazioni sindacali per le quali il salario accessorio distribuito nell’anno successivo non possono che essere soggette a tassazione separata. A sostegno della tesi dei tecnici ministeriali, vi sarebbe l’obbligo di validazione, da parte dell’Organismo indipendente di valutazione, del piano della performance che, stante i contenuti legislativi, non potrebbe che avvenire successivamente al mese di giugno. In altri termini, al fine di dare attuazione alla normativa, degli emolumenti accessori previsti nel Fondo risorse decentrate non può che avvenire, per sua natura, in una fase successiva all’anno di maturazione degli emolumenti stessi,ovvero posteriormente all’esecuzione delle prestazioni lavorative da remunerare e non può prescindere dall’adozione di atti che ne attestino l’avvenuta esecuzione, secondo quanto previsto anche dai vigenti sistemi di misurazione e valutazione della performance.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
In ragione della progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
L’applicazione della tassazione separata richiede in luogo di quella ordinaria richiede, pertanto, il verificarsi di due condizioni: a) che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa; b) che il ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti.
Gli atti amministrativi sopravvenuti (cosiddetta cause giuridiche) che legittimano la tassazione separata il legislatore ha incluso anche il contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Ora, nel caso di specie, la sottoscrizione del contratto decentrato (quale atto imposto dal contratto collettivo per l’erogazione dei compensi) è avvenuta nell’anno successivo a quello di competenza (anno 2020 anziché anno 2019).
In definitiva, secondo l’Agenzia delle Entrate, le indennità connesse a prestazioni lavorative relative al periodo d’imposta 2019, siano da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, dal momento che sono state corrisposte in un periodo d’imposta successivo (2020) rispetto a quello di maturazione (2019), per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell’ “Accordo di contrattazione collettiva integrativa” sottoscritto nel 2020. In altri termini, il ritardo nella corresponsione è dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica che, come precisato, costituisce presupposto per l’applicazione della tassazione separata, senza necessità di un’analisi sulle ragioni che hanno determinato l’erogazione in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione delle somme.
Annotazioni conclusive
Desta particolare stupore come, il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato abbiano fornito parere positivo all’erogazione di indennità che, in generale, le Corte dei conti vietano agli enti locali in presenza della sottoscrizione del contratto decentrato nell’anno successivo, dovendo transitare le somme nell’avanzo vincolato per poi poter essere applicato nell’anno successivo. Si ritiene, allora, possibile conservare tale risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, per poter agevolmente confutare eventuali controlli da parte degli ispettori della Ragioneria generale che, pur fornendo parere positivo ai Ministeri, inchiodano gli enti locali in presunti danni erariali a fronte di risorse distribuite per la produttività ex post, ossia sottoscrivendo un accordo nell’anno successivo a valere sulle prestazioni rese nell’anno precedente.
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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore
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