Sulle variazioni di bilancio di urgenza il parere dei revisori segue la delibera di Giunta

9 Giugno 2023
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Il merito alle variazioni di urgenza di competenza della giunta comunale oggetto di successiva ratifica del Consiglio comunale, la Corte dei conti del Molise (deliberazione n.45/2023) ha risolto un dubbio avuto riferimento ai diversi comportamenti procedurali degli enti locali precisando il seguente principio di diritto «Nei casi di variazioni urgenti di bilancio da adottare ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell’organo di revisione deve essere richiesto – di regola e salva diversa, specifica previsione regolamentare – non già a corredo della proposta di deliberazione sottoposta all’adozione dell’organo esecutivo, bensì in funzione della successiva ratifica consiliare».

La differenza tra ratifica e convalida

La questione del dubbio sul rilascio del parere prima o dopo la deliberazione di Giunta comunale sulle variazioni di bilancio di somma urgenza, può essere spiegata, secondo i giudici contabili, dalla differenza tra convalida e ratifica. Infatti, la tesi secondo cui il parere va acquisito sulla proposta di deliberazione dell’organo esecutivo riguardante le variazioni d’urgenza muove dal presupposto secondo cui la giunta eserciterebbe, in tali casi, un potere del consiglio, evocando – talora espressamente – l’ipotesi di un atto amministrativo connotato dal vizio di incompetenza relativa del soggetto emanante, che, pertanto, necessiterebbe di un atto di convalida proveniente dall’organo consiliare legittimato. A tale tesi si contrappone quella secondo cui l’articolo 175, comma 4, del TUEL (in combinato disposto con l’articolo 42, comma 4) tratteggia un’ipotesi di provvedimento provvisoriamente efficace e legittimamente emanato dalla giunta, titolare di una competenza temporanea e occasionale (esercitabile in situazioni di urgenza opportunamente motivate), i cui effetti si consolidano se, entro i termini previsti, interviene l’atto amministrativo dell’organo con competenza generale in materia che, non a caso, presenta la natura di atto di ratifica, non di convalida. Pertanto, mentre la convalida implica il riesame dell’atto viziato da incompetenza da parte dell’organo competente, nella ratifica il riesame concerne un atto emanato da organo che ne è competente, sia pure in via provvisoria, in quanto titolare di una legittimazione straordinaria, per esempio ancorata a una situazione di urgenza. Conseguentemente, la lettera della norma prevista dal comma 1, lett. b), n. 2, dell’articolo 239 TUEL, nella parte in cui esclude espressamente l’obbligo di rilascio del parere sulle «variazioni di bilancio […] attribuite alla competenza della giunta», risulta pianamente riferibile anche a tale ipotesi, non residuando lacune disciplinari da colmare in via interpretativa, e salvo l’obbligo della sua acquisizione ai fini della presentazione al consiglio della proposta di ratifica. D’altra parte, precisano i giudici contabili, in caso di emersione dell’esigenza di procedere al pronto adeguamento degli stanzia-menti, predicare la necessità che l’organo esecutivo rispetti il periodo temporale (la cui durata è stabilita dal regolamento di contabilità di ciascun ente) assegnato all’organo di revisione per la redazione del parere appare in contraddizione con la ratio della norma, che ha introdotto tale eccezionale facoltà al solo fine di consentire agli enti di affrontare, con tempestività, situa-zioni impreviste (emblematici i casi di particolare urgenza nell’adeguamento degli stanzia-menti, spesso imposti ai fini dell’acquisizione di finanziamenti nell’ambito del PNRR).

Il precedente parere del Viminale

Anche prima del passaggio alla contabilità armonizzata, sull’argomento è intervenuto il Ministero dell’Interno secondo cui si deve «[…] ritenere indispensabile il parere del revisore anche sulle variazioni in via d’urgenza rischia di appesantire il procedimento e di porre nel nulla le esigenze di celerità che necessariamente sono alla base dell’iniziativa della giunta […]», aggiungendo che «[…] le funzioni di ausilio tecnico e di controllo attribuite all’organo di revisione appaiono, d’altra parte, ben tutelate dall’intervento obbligatorio in fase di ratifica, cioè di confronto con il consiglio».

Il regolamento dell’ente

Precisata la logica sul rilascio del parere da parte dell’organo di revisione prima della ratifica in Consiglio, l’ente, nella propria autonomia regolamentare, può prevedere anche una diversa soluzione procedimentale privilegiando l’esigenza di acquisire, fin dalla fase istruttoria propedeutica alla decisione dell’organo esecutivo, autorevoli valutazioni tecniche sui contenuti delle adottande variazioni di bilancio. Pertanto, è da considerare non solo legittimo, a dire del Collegio contabile, ma anche opportuno acquisire tempestive valutazioni tecnico-professionali sulla proposta di deliberazione giuntale avente per oggetto le variazioni di urgenza, nell’ambito di una costruttiva e leale cooperazione tra l’organo esecutivo e quello di controllo, come riconosciuto dal Documento n. 2 dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali”, aggiornato nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Infatti, considerato che, di regola, l’atto amministrativo è sottoposto alla ratifica consiliare, l’immediato accertamento della correttezza del suo percorso formativo consente di evitare successivi atti di rettifica o ritiro, assicurando il pieno dispiegarsi del principio di economia procedimentale senza pretermettere il presidio della funzione di collaborazione con l’organo consiliare.

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