Sul consolidato parametri rigidi dalla Corte conti

Fonte: il sole24ore

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Sotto i 5mila abitanti serve la delibera per evitare l’adempimento
Bussola della Corte dei conti per il bilancio consolidato. Gli ulteriori controlli approvati con delibera 18/2019 della Sezione Autonomie interessano subito gli enti con più di 5mila abitanti, obbligati ad approvare il consolidato entro fine mese per evitare il blocco delle assunzioni. Per gli altri è facoltativo anche se hanno tenuto la contabilità economico-patrimoniale. A fronte della facoltatività, gli enti devono formalizzare la scelta con delibera.

Le linee guida e la relazione servono ad assicurare l’uniformità dei comportamenti dei revisori, che devono rilasciare il parere (anch’esso sotto forma di relazione), per il quale il Testo unico assegna un termine non inferiore a 20 giorni dalla trasmissione della delibera di giunta con cui sono approvati gli schemi. Linee guida e relazione sono di ausilio per un corretto processo di consolidamento.

Il consolidato deve avere alle spalle l’adozione della deliberazione di Giunta di approvazione del Gruppo Amministrazione pubblica (Gap) e dell’Area di Consolidamento, la cui definizione deve aver tenuto conto dei dati di bilancio dell’esercizio 2018.

La Corte dei conti effettua un censimento di tutti i soggetti del Gap e dell’area di consolidamento, per poter alimentare, di anno in anno, un database per ogni ente capogruppo. A tal fine è richiesto di specificare relativamente al Gap: la categoria in cui rientrano i soggetti controllati/partecipati (organismo enti strumentali controllati o partecipati, società controllate e società partecipate), codice fiscale/partita iva, la presenza o meno di società «in house providing» e di «affidamenti diretti», le percentuali di partecipazione e i motivi di esclusione dal consolidamento. Per i soggetti inclusi nel perimetro occorre indicare l’anno di riferimento del bilancio utilizzato per l’individuazione dei parametri di irrilevanza e il metodo utilizzato per il consolidamento (integrale per gli organismi/società controllati e proporzionale per gli altri). Nell’ambito delle verifiche sull’esatta individuazione del perimetro di consolidamento i magistrati raccomandano, in particolare per i soggetti esclusi per irrilevanza, di appurare la corretta determinazione delle soglie limite.

L’ente capogruppo deve comunicare a ogni soggetto coinvolto l’avvenuta inclusione nel perimetro e l’elenco dei soggetti consolidati, oltre a trasmettere le direttive sulle tempistiche di elaborazione del bilancio e i metodi valutativi. Sotto la lente anche la tempestività della risposta dei soggetti consolidati, che rileva se il consolidato viene approvato e trasmesso oltre il 30 settembre. Delle società che hanno disatteso le direttive dell’ente va dato conto in nota integrativa. Il processo richiede di registrare le rettifiche di pre-consolidamento per rendere uniformi i bilanci da consolidare e le elisioni delle poste infragruppo. Le partecipazioni devono vanno rilevate con il metodo del patrimonio netto.

Sotto esame anche i saldi reciproci tra i componenti del gruppo, che vanno confrontati con quanto esposto nell’asseverazione dei debiti/crediti reciproci nel rendiconto. L’organo di revisione deve analizzare eventuali incongruenze tra quanto asseverato nel rendiconto e quanto comunicato dai soggetti oggetto di consolidamento. Le difformità devono essere riportate in nota integrativa, il cui contenuto minimo è oggetto di controllo. Infine, i revisori devono verificare gli obblighi di trasmissione, entro il 30 ottobre, alla Bdap.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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