di SERGIO TROVATO (da Italia Oggi)
Gli atti tributari emanati dagli Enti locali con sistemi informatizzati possono essere sottoscritti con firma a stampa anziché autografa, purché il funzionario responsabile sia stato individuato con provvedimento dirigenziale. Queste regole valgono anche nel caso in cui l’attività di accertamento sua stata affidata in concessione. Dunque, è illegittimo l’atto sottoscritto dal direttore generale di una società concessionaria, in mancanza di un provvedimento di nomina, da parte del legale rappresentante, atto a provare il potere rappresentativo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 508/2026.
Per i giudici di piazza Cavour, il rispetto delle regole fissate dalla legge “deve valere non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva, in quanto il “provvedimento di livello dirigenziale” rimanda inequivocabilmente ad un atto della pubblica amministrazione, ipotesi rispetto alla quale la formulazione letterale della norma appare calibrata, ma ciò non di meno, qualora l’imposta sia gestita da un concessionario”.
Il giudice di merito ha riscontrato che il sottoscrittore dell’avviso di accertamento è il direttore generale e “che manca la documentazione atta a dimostrare l’atto dal quale il direttore mutuava i poteri rappresentativi”. Gli atti di accertamento riguardanti i tributi regionali e locali, prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, possono essere sottoscritti con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato con un’apposita determina dirigenziale. La previsione è contenuta in una norma speciale che conserva la sua efficacia, non essendo stata mai abrogata (Cassazione, ordinanza 14773/2025).
L’art. 1, co. 87, della legge 549/1995 richiede che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati e che il funzionario e la fonte dei dati siano riportati in un provvedimento dirigenziale, i cui estremi vanno indicati nell’atto impositivo. La norma si applica non solo se l’ente impositore gestisce direttamente l’attività, ma anche se l’affida a un soggetto esterno in concessione per il recupero dei crediti fiscali. Infatti, nonostante il provvedimento di livello dirigenziale si riferiscaa un atto della pubblica amministrazione, lo stesso principio vale se l’attività viene gestita da un concessionario. In quest’ultima ipotesi la firma autografa può essere sostituita da quella a stampa, a condizione che il nominativo del responsabile, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario oppure da un altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere. Non è necessaria una nomina ad hoc qualora il legale rappresentante della società concessionaria abbia mantenuto la responsabilità diretta dell’attività. Mentre c’è delega di poteri al funzionario pubblico, il potere del rappresentante discende dalla carica ricoperta nell’ambito dell’organigramma societario. La verifica della nomina può essere effettuata tramite il registro delle imprese, istituito presso le Camere di commercio.
Naturalmente, se l’incarico viene conferito a un soggetto diverso dal rappresentante pro tempore, occorre provare in sede giudiziale il conferimento del relativo potere, come sostenuto dagli Ermellini. Ha formato oggetto di contenzioso anche la questione relativa all’obbligo di allegare all’atto impositivo la determina dirigenziale che autorizza la firma a stampa. La Cgt di primo grado di Salerno (sentenza 781/2023) ha ritenuto fondata la contestazione dell’omessa allegazione, considerato che mancava la prova documentale dell’autorizzazione alla sottoscrizione. Ma non sempre la tesi dei giudici di merito è stata così rigida. Per esempio, la Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza 3955/2020, ha precisato che la firma a stampa deve essere autorizzata con provvedimento dirigenziale, ma lo stesso non deve essere allegato perché soggetto a pubblica conoscenza.
Anche la Cassazione, con l’ordinanza 6142/2024, ha escluso che il deposito dell’atto dirigenziale sia un adempimento essenziale. La legge impone l’obbligo di indicare il nominativo del funzionario responsabile in un atto adottato dal dirigente, ma l’omissione nell’accertamento non ne inficia la validità. La norma di legge non prevede, a pena di nullità dell’atto impositivo, la menzione delle suddette informazioni nella pretesa fiscale. Pertanto, la sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione a stampa, a condizione che ciò risulti da un’apposita determina dirigenziale. Ma non dà luogo alla nullità dell’atto l’omessa indicazione del provvedimento dirigenziale. A maggior ragione, nel silenzio della norma, va escluso l’obbligo di allegare all’atto impositivo la determina dirigenziale.
* Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 27 febbraio 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Senza delega la firma non vale
Per la Cassazione il responsabile deve essere individuato con provvedimento dirigenziale
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