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Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per il Lazio 10/7/2013 n. 143
Parere in materia di reclutamento di personale delle società. Deve escludersi l’applicabilità dell’articolo 4, commi 1, 9 e 10 l. 135/2012 alle società che erogano servizi di interesse generale. L’articolo 18 l. 133/2008, come integrato dalla l. 102/2009, costituisce norma interposta rispetto all’articolo 97 della Costituzione e, come tale, è vincolante per l’esercizio della potestà legislativa delle regioni (Corte cost. n. 68/2011). L’obbligo per le società partecipate di applicare “divieti o limitazioni alle assunzioni di personale..in relazione al regime dell’amministrazione controllante”, di cui all’articolo 18, comma 2 bis, l. 133/2008 ed i ” divieti o limitazioni alle assunzioni di personale” a carico degli enti locali, di cui all’art. 3 bis, comma 6, l. 228/2011, consentono, in via interpretativa, di ritenere applicabile alle stesse gli articoli 35 e 36 d.lgs. 165/2001. Alle società partecipate si applica l’articolo 9, comma 28, l. 122/2010. Depositato il 10 luglio 2013
Deliberazione Corte dei Conti – sez. autonomie 28/12/2011 n. 14/AUT
Interpretazione delle norme che stabiliscono limiti alle assunzioni di personale degli enti locali con particolare riferimento alla qualità della partecipazione societaria da considerare ai fini del computo della spesa di personale complessiva, dell’ente e delle sue partecipate, ai valori da considerare, assoluti o rapportati alla percentuale di partecipazione e implicitamente alla modalità di calcolo, alle spese da considerare, se solo quelle di personale o anche quelle correnti in toto
Deliberazione Corte dei Conti – Sez. riunite in sede di controllo 12/5/2011 n. 27
Calcolo dei vincoli in materia di personale
Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale controllo per l’Emilia Romagna 26/1/2010 n. 17/2010/PAR
Società partecipate da enti locali-limiti della spesa del personale-indicazioni