Sorte del debito del fornitore in caso di cancellazione per errore del residuo passivo

15 Dicembre 2023
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In presenza di una cancellazione di un residuo passivo, nonostante l’obbligazione giuridica sia stata perfezionata, il debito reclamato dal fornitore non rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio ma in quella delle passività potenziali. Son queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 290/2023).

La domanda

Un Sindaco di un ente locale ha posto la seguente domanda ai giudici contabili se “a fronte di una obbligazione giuridicamente perfezionata la cui spesa sia stata correttamente impegnata, parzialmente liquidata e la cui restante liquidazione non sia più praticabile a seguito di una erronea cancellazione di parte delle somme confluite nei residui passivi e stante la portata tassativa dell’art. 194 TUEL riguardo all’individuazione della fattispecie “debito fuori bilancio” – possa procedersi alla assunzione di un nuovo impegno di spesa per il rifinanziamento di quanto erroneamente eliminato in sede di riaccertamento o se invece (ai fini della liquidazione della spesa residua) debba procedersi al previo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL (nello specifico: comma 1, lettera e), ancorché la fattispecie in argomento non risulti puntualmente riconducibile alla fattispecie normativa citata.

La risposta

Per i magistrati contabile il quesito posto comporta un approfondimento della differenza tra “passività pregresse” (riconducibili nell’art.191 del TUEL) e i “debiti fuori bilancio” (disciplinati dall’art.194 del TUEL), su cui la giurisprudenza contabile ha avuto modo di soffermarsi sia in sede consultiva sia di esame dei rendiconti degli enti locali.
I debiti fuori bilancio sono dettagliatamente disciplinati dall’art. 194, comma 1, lett. a)-e) del TUEL. Essi costituiscono obbligazioni giuridicamente valide dal punto di vista civilistico, anche se contratte in assenza della necessaria preventiva assunzione dell’impegno di spesa. Il legislatore, onde evitare l’insorgenza di situazioni debitorie non assistite dai relativi impegni, ne ha previsto il riconoscimento limitatamente ad alcune fattispecie indicate nel suddetto art. 194, caratterizzate dalla mancanza di impegno all’interno del ciclo ordinario del bilancio.

Le “passività pregresse” o arretrate, sono, invece, spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l’Amministrazione comunale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, che può rilevare come insufficienza dell’impegno contabile. Ponendosi, quindi, all’interno di una regolare procedura di spesa, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla procedura ordinaria di spesa disciplinata dall’art. 191 TUEL, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti (art. 193 TUEL).

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna a sua volta ha ben evidenziato che “Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo.

I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L’esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza di questa Corte, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale (Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21 novembre 2019). Per contro, le passività pregresse si riferiscono, come precisato, a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l’impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza […]”( Sezione Sardegna n. 33/2021).

In ragione di tale orientamento il Collegio contabile indica come sia a carico dell’ente individuare correttamente la procedura da attivare per la copertura del debito, avendo cura di verificare se l’impegno a suo tempo sia stato regolarmente registrato e che, a fronte dell’errore di cancellazione del residuo, l’ente dovrà coprire tale spesa con il bilancio di esercizio.

 

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