Soppressione dei consorzi

Non risultano più ammessi (al di fuori delle eccezioni di legge) consorzi che esercitino funzioni, non importa se esclusivamente o unitamente a servizi.
Non è, quindi, rilevante, ai detti fini contabilistici, individuare un tertium genus di consorzi, ne’ stabilire una prevalenza tra ciò che costituisce funzione ovvero servizio. I consorzi di funzioni sono stati evidentemente inclusi fra le strutture ritenute produttive di costi per l’ente e meritevoli di soppressione in quanto, a differenza dei consorzi per la gestione di servizi, ancorché privi di rilevanza economica, non sono soggetti al regime delle aziende speciali e, quindi, all’obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi (cfr. art. 114, comma 4 TUEL sulle aziende speciali). 
Il mantenimento, così come la nuova costituzione di un consorzio di servizi, deve in ogni caso essere valutata alla luce dei criteri di sana gestione finanziaria e deve sempre rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In particolare, esso non deve implicare un aumento complessivo dei costi ed essere occasione per eludere i vincoli posti dalle manovre di finanza pubblica ai singoli enti locali, quali quelli in materia di assunzione del personale.

Deliberazione corte dei conti Piemonte n. 51/2011

 

Normativa di riferimento

Art. 2, comma 186 della L. 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria per il 2010), che, al fine di coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, ha imposto ai comuni, tra l’altro,  la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali.

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