Il fatto
La questione posta riguarda il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali. Evidenziava il Segretario comunale, responsabile del citato procedimento, come il citato rimborso fosse assentibile esclusivamente in relazione alle riunioni della Giunta Comunale, ed in presenza di un preesistente obbligo giuridico, che elimini qualsiasi facoltà di operare, per l’esercizio della funzione, una scelta diversa, citando a tal riguardo l’indirizzo del magistrati contabili (ex multis Corte dei conti Sezione regionale di controllo della Regione Emilia Romagna, deliberazione 13 febbraio 2012 n. 10). A fronte del citato diniego, la Giunta Comunale ridisegnava la macrostruttura dell’ente ed affidava ad altro funzionario il procedimento del rimborso delle spese legali, funzionario scelto in via fiduciaria ai sensi dell’art.110, comma 1, TUEL. Il nuovo responsabile del procedimento, contrariamente alle indicazioni ed ai presupposti indicati dal Segretario comunale, procedeva al rimborso delle citate spese di viaggio degli amministratori.
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