Salvo il revisore dimissionario dalle sanzioni dei giudici contabili per mancato invio del rendiconto (seconda parte)

4 Giugno 2024
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Dopo avere i giudici contabili, in sede giurisdizionale e in speciale composizione, precisato come il revisore dei conti di un ente locale, quale parte attivazione del procedimento, possa impugnare la deliberazione della Sezione regionale della Corte dei conti, se lesiva dei propri interessi, entrano nel merito del ricorso presentato da un revisore per mancato invio del questionario sul rendiconto.

L’organo di revisione competente all’invio del questionario

Nel merito il ricorso dell’organo di revisione è da considerarsi fondato. Infatti, l’organo di revisione tenuto alla compilazione ed all’invio della relazione-questionario è da individuare in quello pro tempore in carica al momento della scadenza del termine di adempimento, e non in quello (eventualmente differente) espletante le funzioni nell’esercizio a cui la relazione fa riferimento. Nel caso di specie, la deliberazione della Sezione regionale ha accertato l’inadempimento alla redazione del questionario sul rendiconto la cui scadenza era successiva alle sue dimissioni. Nonostante ciò, l’omissione è stata posta a carico del revisore ricorrente, dimessosi dall’incarico oltre un anno prima. Pertanto, non svolgendo più la funzione di revisore presso il Comune, l’obbligo di compilare ed inviare la relazione sul rendiconto non era più esigibile nei suoi confronti, ma del nuovo revisore che il Comune avrebbe dovuto tempestivamente nominare. Ciò, tuttavia, non esclude che il revisore cessato dall’incarico possa essere chiamato a rispondere, ex post, di irregolarità verificatisi durante l’espletamento del proprio mandato, secondo i principi generali in materia di responsabilità, né che, eventualmente, possa essere destinatario di richieste istruttorie, da parte della Sezione regionale di controllo, nei casi in cui ci sia esigenza di acquisire, necessariamente da costui, elementi informativi o di valutazione. Non appare, invece, conforme a normativa imputare l’inadempimento alla redazione ed invio di una relazione-questionario ad un revisore non più in carica al momento in cui l’obbligo temporalmente si concretizza. L’errore dei giudici contabili regionali è quello di aver adottato il provvedimento senza invio della relazione di deferimento e dell’ordinanza di convocazione al Comune controllato e/o al suo Organo di revisione, che, mediante l’attivazione di un “contraddittorio”, avrebbero potuto presentare memorie o documenti per precisare la situazione di fatto sottostante ovvero chiedere di essere auditi in adunanza pubblica.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, evidenziato come 45 giorni di preavviso richiesti dall’art. 235, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 267 del 2000 per l’efficacia delle dimissioni del revisore risultano funzionali all’attivazione del procedimento di nomina del nuovo organo. Nel caso di specie, ove il Comune si fosse tempestivamente attivato, il procedimento per l’attribuzione di un nuovo incarico si sarebbe chiuso entro tempistiche coerenti alla possibilità di redazione e presentazione del questionario da parte del nuovo revisore in carica.
In ogni caso, il Collegio contabile ha ribadito come sia doverosa la collaborazione degli organi interni dell’ente locale, in particolare del responsabile del servizio economico e finanziario (onerato anch’egli, peraltro, di specifici obblighi di segnalazione alla Corte dei conti, ove la gestione finanziaria possa pregiudicare gli equilibri di bilancio, cfr. art. 153, co. 6, TUEL), senza il supporto dei quali l’organo di revisione non può materialmente adempiere al proprio mandato. Il necessario raccordo tra organi e funzionari dell’ente locale e revisore dei conti risulta funzionale all’attendibilità e completezza dei dati da produrre ai sensi dell’art. 148-bis TUEL, che se, da un lato, in base alla legge, non possono che presupporre la riconducibilità delle informazioni contenute alla responsabilità del secondo, dall’altro, fanno rimanere ferma quella dei primi per l’omessa o insufficiente ostensione della necessaria documentazione (amministrativa e contabile).
In conclusione, le Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, hanno accolto il ricorso del revisore annullando la parte in cui è stata accertata la violazione dell’obbligo di tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario.

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