Il fatto
Un Segretario comunale e un dirigente del sevizio finanziario sono stati chiamati a rispondere del danno erariale causato ad un ente locale per la dichiarazione di dissesto a fronte di conti non in ordine. A fronte della definizione agevolata attivata dal responsabile finanziario, con pagamento di una somma ridotta rispetto a quella quantificata dalla Procura, il Segretario comunale, invece, si è difeso evidenziando la sua estraneità alla causazione del danno, essendo intestata al responsabile finanziario non solo la copertura finanziaria richiesta dalla normativa ma anche la previa verifica della legittimità dell’atto cui è ricollegata la spesa. In altri termini, gli addebiti mossi dalla Procura riguardano, da un lato, le peculiari funzioni tipizzate dal legislatore in termini di garanzia della legalità e correttezza amministrativa e di controllo definiti dall’art. 97 TUEL, dall’altro, l’ulteriore profilo connesso agli obblighi di controllo successivo di regolarità amministrativo contabile di cui all’art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Le responsabilità del Segretario
Per il Collegio contabile non vi sono dubbi che il segretario comunale svolga una specifica funzione di garante della legalità e di correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale, di assistenza e di collaborazione giuridica ed amministrativa in virtù dell’art. 17, comma 68, della legge n. 127 del 1997, ma ancor prima in virtù della legge n. 142 del 1990. Sul punto la giurisprudenza contabile, con orientamento consolidato, in merito all’intervenuta soppressione, ai sensi dell’art. 17, comma 85, della legge citata, del parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione giuntale o consiliare non fa venire meno, per il Segretario comunale ogni responsabilità connessa alla propria funzione. Al contrario, l’evoluzione normativa in materia, ben lungi dall’evidenziare una sottrazione del Segretario comunale alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della Giunta o del Consiglio, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume alcun rilievo esimente l’art. 17, commi 85 e 86, della legge 127/1997 che ha espressamente abrogato l’istituto del parere preventivo di legittimità. Effettuata tale premessa, a dire della Procura erariale il danno erariale è stato fatto coincidere, in via equitativa, con una parte delle retribuzioni percepite dal Segretario. Si tratta di una contestazione fondata sulla omissione dei doveri d’ufficio imputata a titolo di colpa grave in virtù delle funzioni che il legislatore attribuisce al Segretario comunale quale garante della regolarità e legalità dell’azione del Sindaco e degli organi comunali. Fermo restando, pertanto, la configurabilità di una posizione di garanzia in capo al Segretario comunale, non coglie nel segno la Procura nella quantificazione del danno in via equitativa, mentre avrebbe dovuto dimostrare e provare il danno quale diminuzione patrimoniale sofferto dall’ente locale a fronte delle attività che il Segretario avrebbe dovuto esercitare. Con la conseguenza che non è possibile, in assenza di specifica prova, indicare un danno erariale in via equitativa.
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