Riduzione spese di personale e partecipate

Proliferano le pronunce della Corte dei conti in materia di riduzione programmata della spesa di personale, sollecitata in merito dai comuni alle prese con una disposizione che, come noto, crea non poche difficoltà agli enti sia in fase programmatoria che in fase gestionale. Di interesse appaiono anche i pareri espressi in ordine alla rilevanza o meno, sempre ai fini del contenimento della spesa di personale, delle spese sostenute ad analogo titolo in enti o organismi partecipati dai comuni. Fra le tante, si segnala la deliberazione n. 17/2010/PAR della sezione regionale del controllo per l’EmilialRomagna in risposta ad un articolato quesito avanzato sull’argomento da un comune della medesima regione. In particolare, appare utile soffermare l’attenzione sul quesito in ordine alla rilevanza della spesa di personale “impiegato in soggetti esterni all’ente, comunque denominati, a cui a vario titolo l’ente partecipa, per la quota ad esso attribuita” ai fini della verifica dell’avvenuto rispetto o meno del limite concernente la spesa del personale di un determinato comune. Il problema sollevato non è di poco conto, specie se si considera che molte società o organismi esterni, in passato, sono stati creati ex novo proprio per “alleggerire” gli enti partecipanti, sia ai fini del patto di stabilità che in ordine alle spese di personale. Tale fenomeno, che in diversi casi ha portato alla generazione di soggetti non sempre competitivi o, addirittura, inutili e/o inefficienti, non poteva certo sfuggire alle considerazioni della Corte. Non sorprende, pertanto, quanto riportato nella deliberazione sopra richiamata, nell’ambito della quale, facendo riferimento all’art. 76 del d.l. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, la Sezione regionale, testualmente, afferma che “tale disposizione è intervenuta per integrare i criteri, di carattere generale, dettati dalla legge 296/2006 ( legge finanziaria 2007) in materia di contenimento delle spese di personale, prevedendo esplicitamente che costituiscono spese di personale quelle erogate per tutti i soggetti utilizzati in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente. La formulazione della suddetta norma integrativa induce a ritenere che la volontà del legislatore sia stata indirizzata ad evitare che una parte degli oneri sostenuti da soggetti esterni all’ente sottoposto al patto di stabilità, sfuggano al controllo generale della spesa, a causa di un fenomeno carsico che non permetterebbe di rilevare alcuni flussi di spesa comunque destinati a soddisfare esigenze generali delle collettività amministrate. Deve pertanto ritenersi che le spese di personale sostenute da tutti i soggetti esterni, variamente denominati, comunque facenti capo all’ente (comprese quindi le aziende speciali) debbano essere riferite all’ente suddetto”.

di Cinzia Renna

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