Regime IVA applicabile a servizi museali di supporto alla vigilanza e di accoglienza al pubblico

Con la recente risposta ad interpello n. 161/2025, pubblicata il 18 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non opera l’esenzione Iva per i servizi museali nel caso di ulteriori prestazioni non strettamente connesse alla visita stessa ma rientranti, piuttosto, nell’ambito dell’ordinaria gestione e del funzionamento di un complesso monumentale

Enzo Cuzzola 4 Luglio 2025
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L‘art. 10, n. 22), del d.P.R. n. 633/1972 prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.

Il regime applicabile

Al fine di individuare le prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della norma citata, occorre fare riferimento alla ratio della stessa che risiede nel principio, più volte sancito dal legislatore tributario, inteso ad escludere dalla tassazione i servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale. 
In merito all’ambito applicativo di tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito, nella risoluzione n. 30/E del 23 aprile 1998, che la norma ha valenza oggettiva, in quanto le prestazioni in essa contemplate, inerenti alla visita di musei e di mostre, sono esenti dall’IVA a prescindere dal soggetto che le effettua: pertanto, sono esenti sia le prestazioni rese direttamente che quelle svolte in modo indiretto attraverso l’affidamento a terzi.
La risoluzione del 15 giugno 2004 n. 85/E ha precisato che “L’espressione ”simili”, recata dal citato art. 10, primo comma, punto n. 22), ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. […] La risoluzione n. 395008 del 1985 ha precisato, infatti, che il termine ”simili” contenuto nell’ultima parte del medesimo art. 10, n. 22) esclude che le prestazioni inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie ecc. ma amplia l’esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n. 22) dell’art. 10. Rilevante, secondo la medesima risoluzione, è ”il fatto che le mostre al pari dei musei, gallerie ecc.. debbano avere sempre e solo carattere culturale e mai fini speculativi o commerciali” […]”.
Riguardo all’ambito di applicazione della predetta norma, la risoluzione del 28 febbraio 2007 n. 30, nel richiamare la risoluzione del 23 aprile 1998 n. 30, ha precisato che “l’agevolazione concerne oltre alla mera visita, anche prestazioni ad essa inerenti, quali la fornitura di audioguide e dell’accompagnatore», in quanto hanno la specifica funzione di informare i visitatori nel contesto della visita.

Le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate

Dal quadro normativo e di prassi richiamato, si ricava che la prestazione può rientrare nel regime di esenzione IVA di cui al citato n. 22), se ”inerente” alla prestazione principale di ”visita” al luogo ritenuto di interesse culturale (quali musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, e simili): pertanto, in assenza dell’emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini IVA come autonoma prestazione (cfr. risposta ad interpello pubblicata il 30 aprile 2025, n. 125).
Infatti, mentre per le biblioteche, le discoteche e simili la norma agevola ”le prestazioni proprie”, per le visite a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili, la stessa norma intende beneficiare anche le prestazioni ad esse inerenti. Per questo motivo, è stata esclusa l’applicabilità del regime di esenzione sui “[…] corrispettivi relativi all’espletamento di altri generici e autonomi servizi, quali, a titolo esemplificativo, il servizio di accoglienza e assistenza al pubblico in punti di ristoro e relative somministrazioni, la cessione di materiale illustrativo e di oggettistica […]», i quali “non essendo inerenti alla visita ai musei devono essere assoggettati ad IVA in base alla aliquota loro propria” (cfr. risoluzione n. 4/E del 18 gennaio 1999).
Con la risoluzione del 3 luglio 2007, n. 149, è stata esclusa l’applicazione dell’esenzione in oggetto in relazione a servizi resi da una società attraverso la fornitura di personale idoneo a svolgere una molteplicità di prestazioni dirette ad integrare, sotto il profilo organizzativo, l’ordinaria gestione ed il funzionamento dei musei comunali.
Con la recente risposta ad interpello n. 161/2025, pubblicata il 18 giugno 2025l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non opera l’esenzione in oggetto nel caso di ulteriori prestazioni non strettamente connesse alla visita stessa ma rientranti, piuttosto, nell’ambito dell’ordinaria gestione e del funzionamento di un complesso monumentale: custodia locali, regolazione accessi, orientamento e gestione afflussi, vigilanza sui comportamenti del pubblico, apertura e chiusura delle sale, incluso accensione luci e apertura finestre, assistenza ai disabili per il superamento di eventuali barriere architettoniche all’interno dei percorsi di visita, vigilanza passiva dei reperti esposti e degli arredi presenti, presidio sale durante eventi speciali anche in orario di chiusura al pubblico; tali prestazioni saranno da assoggettare ad IVA con aliquota loro propria (cfr. la risoluzione n. 149/E del 3 luglio 2007).

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