Procedura di esame preliminare degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche

12 Aprile 2024
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Segnaliamo la deliberazione della Corte di conti (Sez. riunite in sede di controllo), 8 aprile 2024, n. 11 relativa ad una richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Puglia in relazione alla procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale ritengono che:
A) la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, prescritta dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società pubbliche, TUSP), va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un’associazione in una società, anche se per quest’ultima è prevista, contestualmente, la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall’amministrazione socia;
B) fermi restando i controlli ordinari di tipo civilistico previsti in fase realizzativa per gli atti di trasformazione da associazione in società di capitali, nel cui ambito possono trovare ulteriore e compiuta individuazione le modalità di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 2500-octies c.c., l’atto deliberativo dell’Amministrazione è tenuto comunque a fornire in motivazione indicazioni utili a dare conto del rispetto della richiamata disposizione;
C) ai sensi dell’art. 3, c. 1, TUSP, va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in coerenza con le finalità istituzionali di cui all’art. 2, c. 2, lett. d-bis, legge n. 580/1993, di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all’assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell’attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.

Le Sezioni regionali di controllo si conformano ai principi di diritto statuiti dalla presente pronuncia di orientamento generale.

>> IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI (SEZ. RIUNITE), 8 APRILE 20204, n. 11.

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