a cura di Stefania Zammarchi
Contesto di riferimento: in occasione dell’attività di controllo e recupero IMU, l’ufficio tributi può trovarsi in presenza di omesso versamento dell’imposta locale in costanza di una procedura concorsuale in cui il curatore/gestore della procedura pretende l’applicazione delle disposizioni dettate per la liquidazione giudiziale e per la liquidazione coatta amministrativa, anche nell’ipotesi di altra procedura disciplinata dal Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza.
Quesito: in caso di omesso versamento IMU in occasione di una procedura concorsuale diversa dalla liquidazione giudiziale (ex fallimento) e dalla liquidazione coatta amministrativa, può capitare che il curatore/gestore della procedura chieda l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 e ultimo periodo dell’art. 1, comma 768 della Legge n. 160/2019. In realtà si tratta di previsioni specificatamente stabilite per le due procedure suddette e che, pertanto, non dovrebbero estendersi alle altre di cui al D.Lgs. n. 14/2019.
La domanda posta a MIA: le disposizioni di cui all’art. 10, comma 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e ultimo periodo dell’art. 1, comma 768 della Legge n. 160/2019 si applicano alle sole procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa o anche alle altre procedure concorsuali? Quando l’IMU è prededucibile?
LA RISPOSTA DI MIA
Risposta Sintetica
Le disposizioni sull’IMU agevolata (differimento del pagamento ed esclusione di sanzioni e interessi) si applicano esclusivamente a liquidazione giudiziale (ex fallimento) e liquidazione coatta amministrativa. Non si estendono alle altre procedure concorsuali, nemmeno quando abbiano finalità liquidatorie, come l’amministrazione straordinaria o il concordato preventivo con cessione dei beni. L’IMU rimane comunque un credito in prededuzione per tutte le procedure concorsuali, indipendentemente dal regime di versamento.
Fondamento Normativo
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 19681 del 11/07/2023; conf. Ordinanza n. 7397 del 15/03/2019), l’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 – riconfermato dall’art. 1, comma 768, ultimo periodo, L. n. 160/2019 (“nuova IMU”) – integra una deroga di stretta interpretazione al regime ordinario. Come tale, non è applicabile in via analogica o estensiva a procedure diverse da quelle espressamente nominate dal legislatore.
La norma dispone che per gli immobili compresi in fallimento e liquidazione coatta amministrativa: «il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili», con esclusione di sanzioni e interessi.
Principio consolidato: Le norme tributarie agevolative sono norme di “stretta interpretazione” e non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al loro significato letterale (Cassazione, Sezioni Unite, 3 giugno 2015, n. 11373).
Amministrazione Straordinaria e Altre Procedure
L’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi (d.lgs. n. 270/1999), anche quando assume una fase liquidatoria, non beneficia del regime agevolativo. Questo nonostante le “affinità tecniche” sul profilo liquidatorio: le procedure concorsuali restano “ontologicamente diverse” per presupposti, finalità ed effetti. La mancata estensione è ancora più significativa se si considera che il legislatore avrebbe potuto colmare il vuoto nel 2019 con l’introduzione della “nuova IMU”, ma non lo ha fatto.
Lo stesso principio vale per il concordato preventivo con cessione dei beni e altre procedure non espressamente previste.
Prededucibilità dell’IMU
Indipendentemente dal regime di versamento, l’IMU è un credito in prededuzione per tutti gli enti concorsuali. Secondo il Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 222, comma 2):
L’ente locale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva che vanta un credito per IMU è soddisfatto in prededuzione sul ricavato della vendita del bene immobile.
Non è tenuto a presentare domanda di insinuazione al passivo (art. 201 CCI).
Gode di privilegio in prededuzione anche nel caso in cui l’immobile sia ipotecato: l’ente sarà soddisfatto prima del creditore ipotecario.
Precisazioni Operative
Per liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa: il versamento entro tre mesi dal decreto di trasferimento è obbligatorio, con beneficio dell’esclusione di sanzioni e interessi.
Per le altre procedure (inclusa l’amministrazione straordinaria liquidatoria): l’IMU va versata secondo le scadenze ordinarie (annuali, con termine a dicembre), ma rimane comunque un debito in prededuzione al momento della dismissione dei beni.
Questa distinzione è ferma in giurisprudenza, con la Cassazione che ha respinto più volte i tentativi di applicazione estensiva (vedi sentenze citate e ordinanza n. 11373/2015 delle Sezioni Unite).
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