Per i giudici contabili è legittimo il ricalcolo retroattivo del fondo integrativo in aumento se sottovalutato per errore

22 Gennaio 2020
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Dopo alcune indicazioni dell’ARAN, sulla possibilità da parte degli enti locali di poter correggere errori di imputazione delle risorse decentrate portando in incremento il fondo già costituito nel tempo, anche la Corte dei conti per il Piemonte, con la deliberazione n.182 del 19 dicembre 2019 ne acconsente la correzione in aumento.

I precedenti dell’ARAN

Con il parere RAL_1725 del 11/11/2014, i tecnici dell’ARAN hanno risposto ad un ente locale in merito alla possibilità di poter rettificare il fondo in aumento per non avere nel tempo calcolato i differenziali di sviluppo indicati nei singoli rinnovi contrattuali, così come contenuti nelle specifiche dichiarazioni congiunte, precisando che:

“se l’ente, a suo tempo, effettivamente non ha dato in alcun modo attuazione alle disposizioni sugli incrementi stipendiali in coerenza con le indicazioni che si ricavano dalle tre dichiarazioni congiunte (non ha conteggiato la quota differenziale di incremento delle posizioni economiche riconosciuta a livello nazionale, da portare ad incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali; ha fatto, comunque fatto gravare sulle risorse stabili del fondo l’intera quota della progressione economica orizzontale, comprensiva anche del differenziale già riconosciuto al personale in servizio alla data di sottoscrizione dei CCNL), può certamente procedere, oggi, sia pure in ritardo al calcolo della quota differenziale non conteggiata, seguendo le indicazioni delle richiamate dichiarazioni congiunte”, chiudendo nella parte finale del proprio parere con le seguenti avvertenze “Si ritiene opportuno, in ogni caso, segnalare la necessità di un’attenta valutazione degli effetti di ricalcolo sul bilancio dell’ente, in particolare modo ai fini del rispetto dei diversi obblighi e parametri, posti dalle norme di legge, che vincolano la spesa di personale degli enti”.

Con orientamento applicativo CFL 7, in merito alla possibilità di ricalcolare in aumento il fondo per non aver inserito la quota delle “alte professionalità” previste dall’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, i tecnici dell’ARAN hanno precisano che, in coerenza con altri precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l’ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano. In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell’ente nonché i revisori dei conti. L’ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell’ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso.

La posizione della Corte dei conti

Il Collegio contabile piemontese ha risposto alla richiesta di un ente locale sia possibile, nel caso in cui emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima, individuare un nuovo limite quale valido anche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 secondo cui il salario accessorio non potrà essere superiore a quello certificato nell’anno 2016. Ha evidenziato in particolare come il limite imposto dal legislatore si riferisca ad una determinazione del corretto calcolo del fondo, mentre se ciò non è avvenuto con riguardo alle risorse stabili, pare coerente con la ratio della disposizione richiamata che l’ente stesso possa procedere alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi.

Spetta, in ogni caso all’ente, l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima.

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