È articolato in due sezioni dedicate a definire l’approccio metodologico che il revisore deve adottare per l’espressione del proprio giudizio, con focus sulle specifiche verifiche da effettuare, e un’ultima sezione dedicata ai modelli da utilizzare.
A tal proposito si rammenta che non compete all’organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall’ente locale nell’esercizio della propria autonomia: per quanto concerne la funzione di collaborazione dell’organo con il Consiglio dell’ente questa funzione deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell’ente e deve essere disciplinata in ordine all’individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.
I modelli di verbale proposti di seguito e reperibili sul sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti nella sezione “Documenti e notizie” – “Strumenti di lavoro” – consentono all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e, se necessario, ampliare le verifiche.
Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’Ente locale, errori del tipo non rilevato.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca propongono gli allegati modelli che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire per l’organo di revisione la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio.
Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati, integrati ed utilizzati a discrezione del revisore.
Si declina ogni responsabilità per involontari errori e/o inesattezze e/o refusi e, pur garantendo la massima affidabilità dei documenti e degli allegati, non si risponde delle conseguenze derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L’organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.
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