Omissione dei rilievi della Corte dei conti nella relazione di fine mandato

3 Maggio 2023
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Ai fini della conoscibilità dell’attività svolta nell’esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, prima dell’esercizio del diritto-dovere del voto, gli enti debbono procedere alla pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo la scansione temporale e le modalità stabilite dal legislatore, pena la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio. La Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.82/2023) ha censurato un ente locale per non aver dato conto nella relazione di fine mandato degli “eventuali rilievi della Corte dei conti”.

La relazione di fine mandato

La relazione di fine mandato del Sindaco è stata inserita dal d.lgs. n.149/2011 al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. L’art.4 del citto decreto prevede che la relazione debba essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato o entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio. L’obbligo di redigere e pubblicare la relazione è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell’azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il d.m. 26 aprile 2013. Al decreto, sono allegati 3 schemi di relazione, per i presidenti delle province (allegato a), per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti (allegato b) e per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato c). La relazione è certificata dall’organo di revisione dell’ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione; nei 3 giorni successivi, questa e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo. Per garantire gli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, è previsto che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale degli enti entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo. In caso di inadempimento, sono previste misure sanzionatorie per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario dell’ente, la riduzione della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, rispettivamente, dell’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti.

L’inadempimento

Nella verifica di un ente locale i giudici contabili laziali, pur formalmente corretta nei tempi la relazione di fine mandato non ha dato conto delle deliberazioni e rilievi della Sezione, con ciò violando le disposizioni legislative che impongono la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli “eventuali rilievi della Corte dei conti” (lett. b). In altri termini, pur avendo l’ente osservato gli obblighi di stesura, pubblicazione e invio alla Sezione della relazione di fine mandato, ha violato in parte qua il principio di trasparenza previsto dall’art. 4 del citato decreto legislativo n. 149/2011, non avendo richiamato in tale atto i rilievi (le declaratorie e relative raccomandazioni) di cui alla precitata istruttoria svolta da questa Corte. Infatti, l’importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle amministrazioni pubbliche nell’interesse dei consociati, si rinviene anche nell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano “tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.
Nel caso di specie, pertanto, l’ente è stato ammonito di ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, pubblicando sul proprio sito istituzionale la presente deliberazione.

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