La vicenda
L’art. 4 del D. lgs. n. 149/2011 e s.m.i. ha previsto che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. La relazione deve essere, altresì, certificata dall’Organo di revisione dell’Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione (o lo stesso giorno della sottoscrizione, in caso di scioglimento anticipato); nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente. Il dies a quo, ai fini del calcolo dei termini previsti per gli adempimenti in parola, coincide con la scadenza del mandato ex art. 51 T.U.E.L., ossia con la fine dei 5 anni decorrenti dalla data dell’elezione formalizzata con la proclamazione del candidato, effettuata dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Il termine così individuato rappresenta il momento da cui iniziano a decorrere tutti gli altri termini prescritti dal Legislatore per la certificazione, la trasmissione e la pubblicazione della relazione di fine mandato. Qualora, invece, la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del T.U.E.L., il termine per la sottoscrizione della relazione stabilito dall’art. 4 del D. lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni, le quali, in ogni caso, costituiscono per legge (art. 1, comma 2, l. n. 182/1991), la data di inizio del mandato successivo.
Nel caso di specie, il Collegio contabile, nel ricostruire gli adempimenti previsti dalla legge, ha avuto modo di verificare come, l’ente locale posto a controllo, avesse sottoscritto la relazione di fine mandato entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente mandato elettorale, l’Organo di revisione contabile ha correttamente certificato la relazione entro i quindici giorni previsti dalla normativa. La trasmissione, tuttavia, della relazione alla Corte dei conti è avventa oltre i termini di tre giorni dalla certificazione. Infine, la reazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente oltre il termine dei sette giorni ma entro il termine massimo previsto dalla legge.
La decisione del Collegio contabile
Secondo i giudici contabili, la trasmissione e la pubblicazione della relazione di fine mandato, è stata ritardata oltre i termini di tre e sette giorni previsti dalla legge ma tale ritardo non ha, tuttavia, pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto il predetto diritto risulta assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine massimo prescritto per legge.
Pertanto, in ragione della tipicità delle sanzioni amministrative, avendo l’ente assolto l’obbligo di informazione sull’operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto, non trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dal legislatore. Tuttavia, per il Collegio contabile, l’ente deve essere ammonito nell’evitare in futuro ritardi nella tempistica degli adempimenti.
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