Obbligo dell’ente in ritardo con i pagamenti di stanziare in bilancio gli interessi moratori

22 Novembre 2021
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La corretta rilevazione dell’indice di tempestività dei pagamento di un ente locale e le conseguenze in termini di maggiori oneri da coprire nel bilancio di previsione per i ritardati pagamenti, tenendo conto che gli interessi moratori sono automatici, ossia senza necessità di una lettera formale da parte del creditore, sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.184/2021).

Istruttoria

Nella fase di verifica dei conti di un ente locale, l’ente è risultato inadempiente al pagamento nei trenta giorni previsti dalla normativa. A tal fine il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti all’ente nella conferma dei dati e in ordine ai predetti ritardi, nonché all’ammontare degli importi pagati oltre i 30 giorni, e all’eventuale stanziamento a bilancio di interessi moratori.

In risposta alle richieste del magistrato istruttore l’ente locale ha precisato da un alto che i ritardi sono quelli certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, mentre la motivazione dei ritardi nei pagamenti è dovuta alla carenza di personale dedicata a tale attività. In merito ad un eventuale stanziamento di interessi moratori, l’ente ha precisato che per gli anni esaminati non sono stati stanziati importi in quanto nulla èp pervenuto dai creditori in merito a tale maggiori somme.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili veneti ricordano all’ente locale come il calcolo dei giorni di ritardo nei pagamenti debba essere fatto a partire dalla data di scadenza delle relative fatture, e non dalla data di emissione delle stesse, così come indicato nella circolare del MEF del 22/07/2015 secondo cui “va osservato che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito come “(…) la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento” (cfr. art. 9, commi 1, 3 e 5, del D.P.C.M. 22 settembre 2014 ivi richiamato), di talché il termine di riferimento iniziale per il calcolo dell’indicatore è rappresentato dalla data di scadenza delle relative fatture”.

Il ritardo nei pagamenti, ricorda il Collegio contabile, impone nuovi obblighi di costituzione, nel bilancio di previsione, di un apposito fondo direttamente proporzionale, in percentuale crescente, alla gravità della violazione registrata nell’anno precedente.

Sempre in tema di rispetto dei tempi di pagamento, ricorda ancora il Collegio contabile, che, decorrere dall’esercizio finanziario 2015, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (vedi Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016).

In merito alla mancanza di un accantonamento degli interessi moratori nel bilancio di previsione, precisano i giudici contabili come, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, come analiticamente stabilito dal comma 2 del menzionato articolo 4.

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Ente, non appare necessaria, ai fini della corresponsione degli interessi, un’espressa richiesta del creditore o una previa costituzione in mora, posto che la disciplina speciale dettata per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni si pone quale derogatoria rispetto al generale disposto di cui all’art. 1219 c.c.

Pertanto, la Sezione di controllo ha invitato l’ente locale, nei casi in cui i pagamenti eccedano i termini di legge, a valutare l’opportunità di costituire idonei stanziamenti di bilancio a copertura degli impegni di spesa derivanti dagli oneri conseguenti ai ritardi (cfr. anche gli oneri di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2002), anche tenendo conto degli alternativi istituti messi a disposizione dell’ordinamento per consentire all’ente locale di far fronte a temporanee tensioni di liquidità, nonché sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8, TUEL, e alla possibile esposizione alle conseguenze risarcitorie di cui si è detto.

 

 

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