In conformità al decreto del 14 maggio 2024, il ministero dell’Interno ha reso noto che gli enti pubblici sono tenuti a trasmettere un solo rendiconto di spesa/progetto entro sei mesi dal collaudo o dall’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024. Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine non comporterà la revoca del finanziamento, anche se tutte le somme dovute non sono state ottenute.
Per progetti con rendiconti parziali “da integrare”, il Comune beneficiario dovrà escludere le spese incluse nei rendiconti non inviati, creando così un rendiconto vuoto. La scelta dell’ID rendiconto per la rendicontazione complessiva è a discrezione del Comune.
Nella sezione “Rendicontazione di Progetto”, le spese verranno inserite nell’ID rendiconto “da integrare”. Dopo aver attestato le verifiche tramite il sistema informativo e caricato la documentazione probatoria, sarà necessario firmare e ricaricare l’Attestazione delle verifiche effettuate.
Il Comune trasmetterà al Ministero dell’Interno il rendiconto che sarà poi valutato. Per l’erogazione del saldo del contributo, è fondamentale valorizzare correttamente l’importo delle economie di progetto nella sezione “Gestione Fonti” del sistema informatico, per evitare richieste di rettifica future.
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