Novità per il concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo

23 Gennaio 2025
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di Marcello Quecchia


Nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti locali sono coinvolti con tre strumenti principali:

i contributi per la spending review già implementati dal 2024;
il nuovo equilibrio di bilancio che deve essere conseguito in sede di rendiconto, come disciplinato dall’art. 1, comma 785, della legge n. 207/2024;
l’accantonamento obbligatorio che deve essere stanziato nella missione 20 in sede di bilancio di previsione, come disciplinato dall’art. 1, comma 789, della legge n. 207/2024.

I contributi della spending review già implementati dal 2024
I riferimenti normativi sono:
l’art. 1, commi 850 e 853, della legge 178/2020, per il periodo 2024/2025, conseguente alla revisione della spesa informatica (si veda anche il DM 29/03/2024)
l’art. 1, comma 533, della legge 213/2023, per il periodo 2024/2028, conseguente alla primaria necessità di contenere la spesa pubblica (si veda il DM 30/09/2024).

Allo scopo di mitigare tali contributi a carico degli enti locali, l’art. 1, comma 508, della legge 213/2023, per il periodo 2024/2027, ha tuttavia previsto un contributo a favore degli enti locali stessi (si veda il DM 23/07/2024). In una precedente nota d’autore sono già state analizzate le modalità di contabilizzazione di questi contributi.

Il nuovo equilibrio di bilancio da rispettare dal 2025
Come noto, l’art. 1, commi 819 e 821, della legge n. 145/2018 dispone che, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.

La legge n. 207/2024, all’art. 1, comma 785, dispone che, a decorrere dal 2025, l’equilibrio di cui all’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, è rispettato, in sede di rendiconto, in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.In attesa che sia emanato il decreto di cui all’art. 1, comma 794, della legge n. 207/2024, che adeguerà gli schemi del rendiconto per la verifica del rispetto dell’equilibrio di cui al comma 785 in esame, la Commissione Arconet, nella seduta del 13/11/2024, ha identificato il nuovo saldo richiesto dal 2025 con l’equilibrio di bilancio W2 (e non più quindi il risultato di competenza W1) del prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.
In una precedente nota d’autore sono già state analizzate le modalità di calcolo del nuovo equilibrio W2 richiesto dal 2025.

L’accantonamento obbligatorio da stanziare nel bilancio di previsione
L’art. 1, comma 789, della legge n. 207/2024, dispone un accantonamento obbligatorio da stanziare nel bilancio di previsione per l’ulteriore contributo di cui al precedente comma 788.
L’art. 1, comma 788, della legge n. 207/2024 prevede che, entro il 31/01/2025, con DM MEF, sia determinato l’ulteriore contributo a carico dei Comuni e delle Province per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica (contributo ulteriore rispetto ai contributi già analizzati in precedenza e disciplinati dall’art. 1, commi 850 e 853, della legge 178/2020 per il periodo 2024/2025, conseguenti alla revisione della spesa informatica, e dall’art. 1, comma 533, della legge 213/2023 per il periodo 2024/2028, conseguenti alla primaria necessità di contenere la spesa pubblica).

L’ulteriore contributo indicato dall’art. 1, commi 788 e 789, della legge n. 207/2024 presenta le seguenti caratteristiche:
per ciascun anno dal 2025 al 2029 (dunque anche negli esercizi successivi al primo del bilancio triennale di previsione) l’ente locale deve procedere a stanziare un fondo di importo pari al contributo di cui al comma 788, imputandolo alla missione 20 della spesa corrente [pertanto, missione 20, programma 3, titolo I, conto finanziario U.1.10.01.99.999 (anche se probabilmente sarà introdotto uno specifico conto finanziario al programma 3 della missione 20)];
il fondo da stanziare alla missione 20 è iscritto entro 30 giorni dal riparto ministeriale (quindi, indicativamente, entro il mese di febbraio 2025 per il bilancio di previsione 2025/2027) con variazione di bilancio approvata dall’organo consiliare;
il fondo stanziato è finanziato con risorse di parte corrente;
sul fondo stanziato non è possibile disporre impegni di spesa;
alla fine di ciascun esercizio (ai sensi del comma 790 dell’art. 1 della legge n. 207/2024), il fondo stanziato alla missione 20:
per gli enti in disavanzo di amministrazione, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;
per gli enti con risultato di amministrazione ≥ 0 alla fine dell’esercizio precedente, il fondo stanziato confluisce nella quota accantonata del risultato contabile di amministrazione, destinata a finanziare investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente alla formazione di nuovo indebitamento (la movimentazione dell’accantonamento dal rendiconto 2025 sarà dunque registrata nell’allegato a/1 di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, recante l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione).

Conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dalla legge n. 207/2024
Il comma 792 dell’art. 1 della legge n. 207/2024 precisa le conseguenze del mancato raggiungimento, a livello di comparto, della somma algebrica dell’equilibrio W2 e dell’accantonamento alla missione 20 indicato dal citato comma 789.

Dunque, il rispetto della somma algebrica sopra indicata (W2 + accantonamento alla missione 20 del citato comma 789) viene verificato a livello di comparto entro il 30 giugno successivo a ciascun esercizio (per consentire le verifiche in esame, il comma 794 dell’art. 1 della legge n. 207/2024 dispone che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2025 gli schemi di rendiconto e di bilancio di previsione saranno adeguati con DM MEF).
Nel caso in cui, a livello di comparto, il rispetto sia verificato, anche gli enti locali che non hanno avuto un W2 non negativo e/o che non hanno effettuato nell’esercizio precedente l’accantonamento alla missione 20 previsto dal comma 789 non avranno conseguenze.
Nel caso invece che, a livello di comparto, il rispetto non sia verificato, saranno individuati gli enti locali che hanno registrato un W2 < 0 e/o che non hanno stanziato l’accantonamento alla missione 20, i quali dovranno iscrivere nel bilancio di previsione, aumentando lo stanziamento dell’accantonamento alla missione 20 previsto per l’esercizio in corso dal comma 789, con l’importo del W2 negativo registrato nell’esercizio precedente e/o con l’importo del minor stanziamento effettuato alla missione 20 nell’esercizio precedente.

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