Non impugnabile la deliberazione del Consiglio comunale che non riconosce il debito fuori bilancio

Il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale non ha natura provvedimentale rappresenta una procedura di regolarizzazione contabile utile all’adempimento del debito…

18 Marzo 2019
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Il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale non ha natura provvedimentale, ma rappresenta una procedura di regolarizzazione contabile necessaria all’adempimento del debito eventualmente assunto senza il preventivo impegno di spesa, ma non incide sulla qualificazione giuridica delle posizioni giuridiche coinvolte, in quanto il rapporto di debito/credito tra le parti, è, in astratto, del tutto indipendente dalle ricadute contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito e sussiste a prescindere da quel riconoscimento. Pertanto, l’atto con il quale il Consiglio comunale dovesse negare il riconoscimento la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento.

Queste sono le conclusioni cui è giunto il TAR per l’Umbria con la sentenza 26/02/2019 n.101.

La vicenda

Il Consiglio comunale non riconosceva il debito fuori bilancio relativo alle attività eseguite con riferimento agli incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e collaudo relativo ai lavori di ristrutturazione. Avverso la deliberazione del Consiglio comunale di mancato riconoscimento del debito fuori bilancio, ricorreva la società affidataria dei lavori sulla base del contratto stipulato con il dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’ente, a fronte della determinazione di affidamento dell’incarico. Nell’impugnativa innanzi al TAR la società, precisava come, a fronte della messa in mora dell’ente per il mancato pagamento delle prestazioni rese, il dirigente verificata la mancata iscrizione in bilancio del debito, proponeva proposta di deliberazione in Consiglio comunale precisando le prestazioni rese e l’utilità ricevute dall’ente, ma senza specifici motivi il Consiglio comunale ne rigettava il riconoscimento.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento di rigetto da parte del Consiglio comunale era privo di motivazione, si era in presenza della violazione delle disposizioni di cui all’art.194, comma 1, del Tuel in quanto la decisione di respingere il riconoscimento era in contrasto con la certificazione da parte dello stesso dirigente che ne aveva evidenziato l’utilità e l’oggettivo arricchimento. Il Comune di difende in giudizio precisando come la competenza fosse di competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo in quanto la controversia attiene all’adempimento di una obbligazione avente ad oggetto un diritto soggettivo di credito nato da un rapporto contrattuale di natura privatistica. Trattasi, inoltre, continua la difesa dell’ente, di un potere riconosciuto dalla legge al solo Consiglio comunale collocabile nella sfera della insindacabile discrezionalità amministrativa pura, in quanto concerne profili di opportunità e di coerenza con l’interesse pubblico del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Le indicazioni del TAR

Secondo i giudici amministrativi umbri la natura giuridica della posizione sostanziale effettivamente azionata dal ricorrente è di diritto soggettivo, riguardando un credito derivante da un rapporto contrattuale di natura privatistica – conferimento di incarico professionale inerente alla progettazione e direzione lavori di ristrutturazione. D’altra parte, precisa il Collegio amministrativo di primo grado, il riconoscimento del debito fuori bilancio è una procedura di regolarizzazione contabile necessaria all’adempimento del debito, eventualmente assunto senza il preventivo impegno di spesa, ma non incide sulla qualificazione giuridica delle posizioni giuridiche involte, in quanto il rapporto di debito/credito tra le parti, è, in astratto, del tutto indipendente dalle ricadute contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito e sussiste a prescindere da quel riconoscimento. Nel caso di mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della sua iscrizione in bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo evidenziato come il riconoscimento del debito fuori bilancio non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto (vale a dire, l’arricchimento per l’Ente), ai fini dell’inserimento nel bilancio dell’Amministrazione locale del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente cognizione spettante al giudice civile.

Conclusioni

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato per difetto di giurisdizione in quanto la competenza sul diritto soggettivo azionato dai ricorrenti è intestata al giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito.

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