Non è sufficiente il recupero del disavanzo per anticipare la chiusura del piano di riequilibrio (seconda parte)

10 Dicembre 2019
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Dopo aver indicato i presupposti preliminari per gli enti in riequilibrio finanziario, il Collegio contabile passa ad esaminare in dettaglio la situazione concreta dell’ente che ha chiesto la chiusura anticipata del piano di riequilibrio.

Il caso proposto

Dall’esame della relazione dell’organo di revisione contabile emerge che l’ente è riuscito a ripianare il proprio disavanzo, evidenziato nel piano di riequilibrio finanziario, in soli quattro anni sui dieci previsti nell’originario piano, senza tuttavia evidenziare che tale recupero del disavanzo è dovuto essenzialmente al contributo straordinario concesso dalla Regione Basilicata ed erogato in tre annualità. Secondo il Collegio contabile, se è pur vero che l’Ente, in virtù di tale contributo straordinario, è stato in grado di rientrare dal disavanzo accertato con il piano di riequilibrio, registrando un avanzo, non si può sottacere come lo stesso Ente registri ancora un disavanzo di amministrazione scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, avendo approvato il piano di riequilibrio prima del riaccertamento straordinario. Quest’ultimo disavanzo segue un percorso di rientro distinto, separato e parallelo rispetto a quello accertato con il piano di riequilibrio. Infatti, l’Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal Legislatore (comma 7142 della legge n. 208/2015: legge di stabilità 2016) ai Comuni, che nel 2013 e 2014 hanno presentato o conseguito l’approvazione di un piano di riequilibrio finanziario, di ripianare la quota di disavanzo applicata al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015 (norma che successivamente la Consulta ha dichiarato incostituzionale).

Le misure previste nel piano di riequilibrio

Rileva il Collegio contabile come le misure di riequilibrio, presentate dall’Ente con il piano, si basano principalmente su tre direttrici: a) riduzione delle spese correnti; b) piano di alienazione di beni patrimoniali; c) ulteriori eventuali entrate.

Dai dati dei conti consuntivi emerge come, contrariamente a quanto previsto nel piano ed asserito nella relazione semestrale, emerge che la spesa corrente non diminuisce nel corso degli anni; anzi, dopo un primo segnale di riduzione registrato nel 2015 e nel 2016, negli anni successivi si registra un trend in crescita. Anzi, rileva il Collegio contabile, come il Comune nel corso del 2017, avendo ricevuto la terza annualità del contributo regionale, non è stato sufficientemente attento nel perseguire le politiche di revisione della spesa, che è cresciuta in concreto di circa il 20% rispetto a quanto programmato nel piano di riequilibrio. Dunque, il bilancio “alterato” dal contributo straordinario ha registrato nuovamente un considerevole aumento di spesa corrente rispetto all’obiettivo fissato nel piano suddetto, quasi che la contingente disponibilità di cassa abbia indotto gli amministratori verso politiche di “corto respiro” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 18/2019).

Il Collegio contabile rileva anche che il differenziale tra le spese previste e quelle effettivamente realizzate risulta essere sempre di segno negativo segnando, nel 2017, un suo valore massimo, costituendo, pertanto, un segnale anche da un punto di vista strettamente contabile, dello scostamento rispetto agli obiettivi di riduzione della spesa fissati nel PRFP.

Altra criticità rilevata dal Collegio contabile riguarda la copertura delle spese correnti con le entrate proprie. Negli anni considerati, infatti, si rileva tanto la minore capacità dell’Ente, di coprire le spese correnti con le entrate proprie (Titolo I e Titolo III), al punto che la percentuale di scopertura risulta crescente rispetto al primo anno di applicazione del PRFP, quanto la circostanza che le entrate correnti risentono fortemente dell’influenza del contributo straordinario concesso dalla Regione. Pertanto, se si decurtano le entrate realizzate mediante il contributo straordinario, emerge una minore capacità dell’Ente di generare in modo autonomo avanzi di competenza.

Pertanto, secondo il Collegio contabile lucano, in disparte il ripiano del disavanzo “finanziario” (peraltro conseguito con misure “esogene”), dai documenti in atti non è stato possibile riscontrare il conseguimento del riequilibrio “sostanziale” del bilancio comunale. La conseguenza di tale mancato raggiungimento dell’equilibrio è che il Comune dovrà continuare, ad operare nel costante rispetto dei principi di corretta gestione finanziaria, anche tenendo conto del fatto che è ancora presente nel bilancio comunale un considerevole disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 da ripianare in trent’anni.

La mancanza degli equilibri di cassa

A fronte di tale confermato mancato equilibrio, il Collegio contabile ha richiesto all’ente ed all’Organo di revisione di attestare, dandone dimostrazione contabile, “se l’Ente è in grado di generare equilibri di bilancio, di competenza e di cassa, tali da riportarsi in condizioni di equilibrio strutturale, di guisa che si possa evitare il riproporsi, rectius la persistenza, delle cause e dei fattori di squilibrio finanziario che hanno condotto lo stesso all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”. A tale richiesta l’ente si è limitato a fornire dichiarazioni in merito ad un presunto raggiungimento, tra l’altro nel solo 2019, degli equilibri di competenza mentre ha completamente sottaciuto in merito agli equilibri di cassa, ben sapendo della grave difficoltà di liquidità in cui versa l’Ente. Rammenta, a tal fine il Collegio contabile, che l’equilibrio di cassa è riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo cassa finale non negativo”.

Nel caso del Comune è proprio la tensione di cassa ed il continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria e, contemporaneamente, all’utilizzo di fondi vincolati per affrontare spese correnti, tra l’altro mai completamente restituiti e/o ricostituiti entro la fine degli esercizi finanziari, il punto nevralgico della relativa gestione finanziaria. La giurisprudenza della medesima Corte ha affermato che “tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata quelli di spesa” (C. Cost. n. 188/2014). L’utilizzo continuo di tali istituti, oltre ad essere sintomo di una crisi strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost.” (Cfr. SRC Calabria, deliberazione n. 39/2019).

Conclusioni

In definitiva, secondo il Collegio contabile, poiché il piano di riequilibrio finanziario pluriennale non si esaurisce in un mero ripiano del disavanzo accertato, ma principalmente nell’adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dello stesso, condizione non verificata nel caso di specie, la Sezione non ha riscontrato, per tutte le suesposte ragioni, la sussistenza dei presupposti per l’anticipata chiusura del vigente piano di riequilibrio in esame. La conseguenza di tale situazione impone all’ente locale di proseguire nell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, mediante l’adozione di buone pratiche amministrative e contabili che lo riportino al risanamento dello squilibrio di cassa e al conseguimento degli equilibri strutturali di competenza, di cassa e dei residui, in modo da evitare il riprodursi di debito e disavanzo.

Scarica la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata deliberazione n.60/2019

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