Non è soggetta alla verifica di legittimità la resa del conto dell’agente contabile

20 Febbraio 2024
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Il fatto che il conto giudiziale sia stato depositato oltre il termine previsto e che, il medesimo, sia stato sottoscritto dal responsabile finanziario e non dall’agente contabile, non sono sufficienti per non approvare il medesimo, quando nella memoria difensiva l’ente locale ha evidenziato meri errori scusabili ma che in via sostanziale risulta regolare. Pertanto, per la Corte dei conti della Campania (sentenza n. 89/2024) il magistrato istruttore non può negare il discarico per irregolarità solo formali, pena l’esercizio da parte del magistrato contabile non di un’attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme, non consentito.

Il fatto

Il magistrato contabile ha rinviato al Collegio contabile il mancato discarico del conto giudiziale di un agente contabile, a fronte di una pluralità di formali inadempimenti. In particolare, è stato rilevato come il conto sia stato depositato oltre il termine previsto, era privo ella sottoscrizione dell’agente contabile in quanto firmato solo dalla Responsabile del Servizio Finanziario e, infine, non era conforme al mod. 23 previsto dal d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, atteso che non sono state indicate le anticipazioni né i rimborsi periodici, il periodo e l’oggetto della riscossione né gli estremi delle delibere di discarico, ma solo gli estremi dei versamenti in tesoreria, e per tale ragione non può essere considerato completo.

Nell’udienza l’ente locale ha rappresentato una relazione a firma del Segretario comunale, nella quale viene chiarito in modo analitico che le somme riscosse, debitamente registrate in entrata nel Registro dei diritti, corrispondono a quelle riversate al tesoriere, come risulta dalle reversali d’incasso e dalle relative quietanze, senza che ciò abbia potuto evidenziare possibili ammanchi. A tal fine, è stata depositato il conto giudiziale di che trattasi, compilato secondo il modello 23, sottoscritto dall’agente contabile e parificati dal responsabile finanziario. D’altra parte, nei confronti dell’agente contabile l’ente non ha elevato alcuna contestazione, né contestazioni sono state rilevate dell’organo di revisione contabile, anzi questi ultimi hanno espresso parere positivo. Il fatto, infine, che il conto è stato sottoscritto non dall’ agente contabile, ma dalla responsabile del servizio economico, l’agente contabile, nella memoria depositata in giudizio, ha rappresentato che il disguido è dovuto ad un errore scusabile dovuto ad una mera disattenzione e ad una non corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione dei conti.

Il discarico

Secondo il Collegio contabile, il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile, ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest’ultimo e l’ente pubblico. Poiché l’interesse ordinamentale cui tende il processo si appunta nell’accertamento obiettivo della regolarità della gestione, nel caso di specie, alla luce della memoria esplicativa dettagliata depositata in vista dell’udienza di discussione del giudizio di conto, tale “corretto rapporto” debito/credito risulti verificato, con la conseguenza che le irregolarità rilevate nella compilazione del conto debbano essere ritenute di natura meramente formale, attesa e considerata sia la regolarità sostanziale del conto giudiziale sia l’esclusione di ammanchi di sorta imputabili all’Agente contabile. Se ciò non fosse vero, allora, negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, il giudice contabile eserciterebbe non un’attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme.
Pertanto, il Collegio contabile ha ritenuto di dover procedere all’approvazione del conto giudiziale in epigrafe e al conseguente discarico dell’agente contabile, in quanto si è in presenza di criticità meramente formali, che non hanno comportato ammanchi e/o possibili ammanchi, causativi di danno erariale addebitabile all’agente contabile a titolo di responsabilità erariale.

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