Nomina del Presidente dei revisori. Legittima la decisione del Consiglio di eleggere il più giovane a parità di voti

7 Novembre 2022
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In assenza d’indicazioni normative e statutarie, ben può il Consiglio comunale procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei revisori, a parità di voti ottenuti da due candidati nelle votazioni consiliari, scegliendo quello più giovane poiché non vietato da alcuna espressa disciplina né derogatorio di alcun principio generale vincolante. Con queste motivazioni. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia (sentenza n.450/2022) ha respinto il ricorso del candidato estromesso.

Il fatto

A seguito della votazione in Consiglio comunale per l’elezione del Presidente del collegio dei revisori, avendo raggiunto la parità di voti, il Presidente del Consiglio comunale eleggeva il più giovane dei due. Avverso la decisione è insorto il revisore estromesso, deducendo una serie d’illegittimità. In primo luogo si duole della decisione assunta in via unilaterale dal Presidente del consiglio in assenza di specifica votazione sul punto. In secondo luogo le indicazioni contenute in sede di prima applicazione della votazione, sul candidato più giovane, a parità di voti, non avrebbero potuto essere estese anche alla nomina del Presidente. Infine, si è doluto della violazione delle indicazioni statutarie, secondo cui, in caso di parità di voti, avrebbe dovuto essere eletto il revisore con maggiore anzianità di servizio, indicazioni non abrogate a seguito delle modifiche statutarie che nulla avevano previsto sul punto, con conseguente ultrattività delle disposizioni precedenti non espressamente sostituite.

Il rigetto del ricorso

Secondo i giudici amministrativi di primo grado il ricorso è infondato. Sul primo punto di contestazione il ricorrente ha dedotto che il criterio della più giovane età proposto dal Presidente del Consiglio Comunale per dirimere la controversia sarebbe illegittimo giacché non consterebbe alcuna espressa votazione sul punto da parte del Consiglio Comunale. Il motivo non è stato accolto poiché il Consiglio comunale, poi, ha ratificato ex post e comunque ha fatto proprio l’esito della proclamazione, procedendo, senza alcuna obiezione o riserve di sorta, alla nomina del Presidente del Collegio nella persona del candidato più giovane. Infatti, se è vero che la specifica decisione sul criterio da adottare nel caso di parità di voti ricevuti non sembra essere stata formalizzata in un ampio e diffuso dibattito in seno all’assemblea, è altresì vero che il criterio proposto dal Presidente è stato pienamente condiviso dal Consiglio comunale. In altri termini, l’adozione del criterio poi in concreto seguito nella proclamazione del Presidente del Collegio è soggettivamente riconducibile, senza alcuna ambiguità o incertezza, alla volontà del Consiglio. La seconda censura avanzata dal ricorrente riguarda l’indicazione contenuta nella prima votazione che prevedeva, in caso di parità di volti la scelta del candidato più giovane. Anche tale motivo non è stato accolto in quanto la nota del Presidente del Consiglio era chiara nell’indicare che “nel caso in cui due candidati ottengano lo stesso numero di voti, si propone di non ripetere la votazione, ma di procedere con la nomina del candidato più giovane”. In altri termini, la clausola non avrebbe distinto tra la prima votazione e la seconda, essendo nel tenore letterale della stessa univoca nell’individuare il candidato più giovane. Infatti, nella premessa della nota si fa esplicito riferimento, senza distinzioni di sorta, alle modalità con le quali sarebbero avvenute le votazioni, tanto “per l’individuazione dei componenti del Collegio” quanto “per l’incarico di Presidente”, riconducendo così ad unità la disciplina proposta. Se ciò, d’altra parte, non fosse vero si sarebbe inserito un elemento d’irragionevole distonia e contraddittorietà intrinseca tra i criteri da seguire nelle due votazioni, nonostante la situazione concreta fosse identica, ossia l’eventualità che due candidati raggiungano lo stesso numero di voti.

Infine, il ricorrente obietta l’incoerenza tra le indicazioni statutarie e quelle seguite dall’ente, dovendo essere seguite le indicazioni non emendante sul punto in sede di modifica statutaria, in ragione della precedente indicazione del criterio di preferenza del candidato più anziano. Anche tale motivo, secondo i giudici amministrativi di primo grado, è stato considerato infondato. La questione nasce dalla mancata previsione dell’articolo dello statuto a seguito delle modifiche subite, di alcuna specifica o espressa disposizione per regolare l’eventualità nella quale i due candidati alla carica presidenziale avessero ottenuto lo stesso numero di voti, avendo il nuovo articolo dello statuto previsto esclusivamente che “Il Consiglio comunale elegge il collegio facendo riferimento alle disposizioni previste dalla legge”. In altri termini, a differenza del precedente articolo, non era più previsto il criterio secondo il quale a parità di voti dovesse essere nominato presidente il più anziano dei candidati. In ogni caso, secondo il TAR, non può, nel caso di specie, essere condivisa la tesi del ricorrente sull’ultrattività della precedente clausola statutaria. Infatti, non essendo nulla previsto in merito, ben poteva il Consiglio comunale discostarsi dal criterio in precedenza previsto (e, poi, abrogato), applicando del tutto legittimamente il diverso criterio del candidato più giovane. Inoltre, si sarebbe in presenza di un criterio non vietato da alcuna espressa disciplina né derogatorio di alcun principio generale vincolante, che sarebbe stato correttamente applicato dal Consiglio comunale.

 

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