Le modifiche apportate dal dodicesimo correttivo ai principi contabili hanno interessato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, sia quelle relative al d.l. 35/2013 e successivi interventi equivalenti, sia quelle relative alle anticipazioni richieste per gli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. La contabilizzazione prevista ora dai nuovi principi contabili, risulta coerente con le disposizioni introdotte dal decreto Milleproroghe del febbraio 2020. La Corte dei conti, Sezione regionale del Lazio con la deliberazione n.99/2020, ha negato la possibilità di estendere la citata contabilizzazione per analogia alle anticipazioni ricevute dagli enti locali in riequilibrio finanziario, a valore sul “Fondo di rotazione” da restituire al Ministero dell’Interno nell’arco temporale massimo di dieci anni.
La richiesta di un Comune
Un Comune laziale, in piano di riequilibrio finanziario, ha chiesto alla Corte dei conti del Lazio, se le novità introdotte dall’art.39-ter in sede di conversione in legge del D.L. n. 162/2019 per le anticipazioni di liquidità potessero essere estese anche al Fondo di rotazione ricevuto al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale. In particolare la disposizione legislativa stabilisce che “Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio; b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.”
La risposta del Collegio contabile
La questione dell’intervento del legislatore nasce dal non corretto travaso del Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pur consentito dal legislatore ma oggetto di dichiarazione di incostituzionalità (sentenza n.4/2020). In questo caso, precisa il Collegio contabile, la norma legislativa introdotta oltre ad evidenziare l’obbligo del ripristino dell’accantonamento del FAL, agisce anche sul disavanzo generato da tale operazione contabile, prevedendo una disposizione di favore per i Comuni interessati, finalizzata a rendere meno onerosa la fase di ripiano dell’eventuale disavanzo emerso a seguito della sopravvenuta impossibilità di utilizzare il FAL nel FCDE. E’ stata in tal modo introdotta una nuova e ulteriore eccezione alla regola generale sul ripiano del disavanzo di amministrazione, rappresentata, per gli enti locali, dall’art. 188 del TUEL, secondo cui il menzionato disavanzo deve essere ripianato nel termine di tre anni e comunque entro la fine della consiliatura. L’art. 39–ter prevede, invece, che l’eventuale maggior disavanzo conseguente all’abbandono della tecnica dell’assorbimento del FAL nel FCDE, sia ripianato in un termine più lungo, non espressamente indicato nella norma ma coincidente con il piano di ammortamento del FAL, di regola trentennale. A prescindere della remissione della norma di nuovo alla Consulta (da parte della Sezione della Puglia), la citata contabilizzazione non può essere estesa al Fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio finanziario. In primo luogo in quanto l’arco temporale di restituzione è completamente diversa, in dieci anni per la restituzione delle anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione, diversamente da quanto accade per le anticipazioni di liquidità il cui rimborso è invece strutturato su base trentennale. In secondo luogo il dodicesimo decreto correttivo riguarda solo le anticipazioni di liquidità, mente nulla dispone per il Fondo di rotazione il quale resta immutato rispetto al principio contabile 3.20-bis secondo cui “… per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l’ipotesi di cui all’art. 43 del decreto legge n. 133 del 2014 (…). Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio “l’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l’utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 dell’art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”.
Conclusioni
In ragione delle differenze evidenziate, secondo i giudici contabili laziali, la contabilizzazione del fondo di rotazione non potrà fruire della norma specifica (art.39-ter del Milleproroghe) introdotta per le sole anticipazioni di liquidità e ciò a prescindere di come l’ente abbia utilizzato le liquidità del fondo di rotazione ricevuto. Inoltre, la presenza di una normativa specifica che disciplina la restituzione delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di rotazione, impedisce, secondo i principi generali, l’applicazione analogica di altra norma (l’art. 39-ter) per difetto del presupposto dell’analogia rappresentato dall’assenza di una previsione normativa che regola una determinata fattispecie.
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