Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune è stato condannato a rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, doverosamente da riconoscere dal parte del Consiglio comunale secondo l’articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente. Questa è l’indicazione del parere della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.99/2020) in risposta al quesito formulato dal Commissario straordinario di un Comune.
La vicenda
Un Sindaco eletto risultava sospeso di diritto ai sensi dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per aver riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dalla normativa. Il Tribunale Amministrativo adito dai consiglieri di minoranza ha annullato gli atti del sindaco immediatamente successivi alla proclamazione degli eletti: in particolare, la nomina della giunta e del vicesindaco.
La richiesta del commissario straordinario
Il Commissario straordinario, dopo aver precisato che con deliberazione del consiglio comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio posto a carico del comune in ragione della soccombenza nel ricorso al TAR Lombardia presentato dai consiglieri di minoranza in relazione alla contestata invalidità degli atti assunti dal sindaco, in costanza della predetta sospensione di diritto, ha chiesto al Collegio contabile della possibilità di estendere il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio disciplinato dall’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del comune e a favore dei ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall’ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a carico del comune in forza del principio di diritto processuale per cui le spese seguono la soccombenza.
La risposta del Collegio contabile
I giudici contabili lombardi hanno evidenziato in via preliminare come il debito derivante dalla sentenza esecutiva del TAR Lombardia, già riconosciuto con la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 14 maggio 2020, è stato correttamente inquadrato nella fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 194. Mentre la richiesta di parere fa presumere che non siano state seguite le regole ordinarie per l’assunzione degli impegni di spesa previste dall’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell’amministrazione locale.
Data la diversità delle due fattispecie, quindi, non è neppure possibile, sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, prospettare una pretesa “estensione” alla seconda fattispecie del riconoscimento operato in relazione alla prima.
Il Collegio contabile ha ricordato, inoltre, l’obbligo da parte dell’ente locale di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti l’eventuale provvedimento di riconoscimento di questo debito per la valutazione dei sottesi profili di responsabilità, oltre che all’Organo di revisione contabile. Infatti, l’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), stabilisce che “I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”, dove per organo di controllo deve intendersi il Collegio dei revisori dei conti.
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