No al mutuo per il finanziamento dell’incarico per la redazione del piano urbanistico

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 25/2011) dicono no alla possibilità di finanziare con mutuo o altra forma di indebitamento la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico di un Comune (nella specie: variante generale al Piano Regolatore Generale).

Le argomentazioni

La nozione di investimento va analizzata alla luce dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), che, al comma 18, individua, attraverso un apposito elenco (dalla lett. “a” alla lettera “i”), le operazioni economiche che «ai fini del rispetto dell’obbligo del pareggio economico dei bilanci costituiscono investimenti». L’elencazione, analizza la Corte dei conti,  si basa su una nozione di investimento che considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare. In una parola, un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell’indebitamento.

La spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico non può essere ricondotta a nessuna delle ipotesi previste dal legislatore. Così, a fronte del carattere tassativo dell’elencazione di cui all’art.3, comma 18, legge n.350/03, le Sezioni riunite ritengono precluso il ricorso all’analogia al fine di ricomprendere le spese di cui trattasi nella fattispecie regolata dall’art.3, comma 18, lettera i) della legge n.350/2003.

Questa interpretazione boccia la prassi operativa diffusa negli enti di ritenere assimilabile, ai fini dell’ammissibilità del finanziamento da parte degli enti locali, la progettazione di un’opera pubblica alla predisposizione da parte di un professionista esterno all’amministrazione del piano regolatore dell’ente o di sue varianti. Il progetto di un’opera pubblica, argomentano i magistrati, rappresenta di per sé un bene avente un valore commerciale da contabilizzare all’interno dei conti economici degli enti, mentre non sembra possa essere attribuita la medesima valenza all’attività istruttoria destinata a confluire all’interno della delibera approvativa del piano regolatore o di sue varianti.

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