Nessuna sanzione al responsabile finanziario per irregolarità formali del fondo economale

3 Marzo 2023
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Il PM contabile, che pone dubbi sulla corretta imputazione delle spese economali, ha l’obbligo di sanare con il relativo discarico le spese oggetto di mera irregolarità formale, escludendo una possibile attività giurisdizionale ai fini della rilevazione del danno erariale. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (sentenza n.18/2023) che, verificata l’irregolarità formale, ha disposto il discarico delle somme oggetto di contestazione del PM contabile senza imporre alcuna sanzione al responsabile finanziario  per le irregolarità formali verificate.

Il fatto

Dopo il deposito del conto giudiziale e la verifica del magistrato contabile relatore, senza che emergessero eccezioni, il Presidente ha ordinato la trasmissione della relazione relativa al conto in argomento al Procuratore Regionale della Corte dei conti. Quest’ultimo, nella propria relazione ha considerato irregolari le spese per “diritti di segreteria per istruttoria” e “rimborso forfettario per istruttoria”, in quanto poste in violazione del regolamento di contabilità. Il magistrato istruttore preso atto dell’avviso negativo al discarico espresso dal Procuratore regionale, ha proposto l’iscrizione al ruolo di udienza del conto giudiziale in analisi.

I contenuti dell’udienza

In merito alle contestazioni sulle poste evidenziate nella relazione, il responsabile finanziario ha precisato nella propria memoria che, i pagamenti erano stati disposti in conformità al regolamento riguardanti spese con carattere di urgenza dove rientravano i pagamenti dei diritti di segreteria con relativo deposito della documentazione a supporto dei pagamenti effettuati. Inoltre, ha evidenziato che i versamenti avevano i caratteri d’urgenza correlati a procedimenti e tempistiche del settore tecnico sempre più stringenti e complesse, e che il Servizio di tesoreria “non effettua più, di fatto, da tempo per problemi di carattere economico ed organizzativo pagamenti per conto del Comune tramite canali diversi della gestione per cassa o per bonifici SEPA su conti correnti dedicati dei beneficiari”, sicché “per effettuare quindi un versamento sul conto corrente postale, il Comune, da tempo, deve poter organizzarsi autonomamente, cosa che è puntualmente e semplicemente avvenuta, tanto che il versamento in questione è stato effettuato nello stesso giorno di assunzione della citata determina autorizzatoria”. Il PM contabile ha domandato che sia dichiarata l’irregolarità parziale della gestione contabile e del conto giudiziale pur in assenza di ammanchi imputabili al contabile e di profili di responsabilità a suo carico. Infatti, i pagamenti dei diritti di segreteria delle citate gare non sembrano rientrare nella gestione economale non risultando riconducibile a “spese di ufficio di non rilevante ammontare” ai sensi dell’art 153, c. 7, del TUEL, essendo eccedente l’importo massimo consentito di euro 500 e non essendo espressamente prevista fra le spese economali indicate nel regolamento di contabilità. Tuttavia, la spesa, pur irregolare, risulta sostenuta per il perseguimento di finalità istituzionali e non vengono in rilievo ammanchi di cassa e/o perdite di valore, né altri elementi sintomatici di una responsabilità contabile dell’agente incaricato. Al termine dell’udienza la questione si è, quindi, incentrata sulla sola somma eccedente il limite posto dal regolamento di contabilità, ossia per una spesa superiore al limite di 500 euro.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili, pur prendendo atto che la regolazione delle spese è avvenuta nei limiti degli importi massimi previsti dal regolamento economale salvo una sola spesa che eccedeva l’importo massimo ammissibile. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del comma 2 dell’art.149 del codice della giustizia contabile, “Quando il Collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo […]”. In merito al pagamento che, invece, ha superato l’importo massimo consentito, a dire del Collegio contabile, per ragioni sostanziali di economicità dell’azione ben descritte dall’Ente e, soprattutto, senza alcun conseguente danno erariale, il medesimo avrebbe dovuto essere discaricato, trattandosi di una mera irregolarità contabile. Per giurisprudenza consolidata della stessa sezione giurisdizionale, è stato evidenziato che La finalità della rendicontazione è quella di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico di sua pertinenza e, infine, che negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, il giudice contabile eserciterebbe non un’attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme.

Sulla base di quanto sopra evidenziato il Collegio contabile ha disposto il discarico dell’agente contabile con relativa approvazione del conto giudiziale.

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