La domanda
Un presidente di una Provincia ha chiesto ai magistrati contabili sulla possibilità, di un consigliere provinciale, componente di una commissione provinciale permanente, di potersi assentare tutti i giorni lavorativi di ciascun mese, tenuto conto che il rapporto di lavoro è stato istaurato con una società privata a tempo parziale successivamente alla sua elezione.
Le disposizioni legislative
La normativa sugli enti locali riconosce due forme di permessi per lo svolgimento della carica elettiva. Da un lato, l’art. 79 del Tuel hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento con possibilità di assentarsi per il giorno successivo dal lavoro nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte. D’altro lato, il successivo art. 80 del TUEL prevede la possibilità della fruizione di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, sempre a condizione che ciò risulti necessario per l’espletamento del mandato. Le ore e/o i giorni di mancata prestazione lavorativa vengono rimborsati dall’ente locale entro 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro del dipendente.
Secondo la normativa, pertanto, non si può escludere la sussistenza del diritto riconosciuto all’amministratore poiché tale diritto non risulta limitato né dal tipo di contratto di lavoro stipulato, purché il contratto stesso assicuri la qualifica di lavoratore dipendente, né dalla data in cui lo stesso sia stato stipulato. Pertanto, la finalità legislativa è quella di garantire a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro senza subire un nocumento economico ed una limitazione, fondata sulla natura del contratto o sulla preesistenza dello status di lavoratore rispetto alla data di elezione, sarebbe priva di fondamento normativo creando una disparità di trattamento tra i lavoratori e privando taluni soggetti, pur sempre lavoratori, della possibilità di concreto e libero esercizio della funzione.
La risposta alla domanda
La possibilità, da parte del consigliere, di una possibile estensione del diritto a “tutti i giorni lavorativi di ciascun mese” non è esclusa dal legislatore né è da considerarsi vietata. D’altra parte, che non vi sia alcun limite numerico ai permessi retribuiti fruibili dal lavoratore risulta confermato anche dalla distinzione della tipologia dei permessi accordati all’amministratore che, ai sensi del primo comma dell’art. 79 del TUEL, ove si tratti di partecipazione agli organi elettivi, ha diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento, trovano integrazione gli ulteriori permessi previsti dal successivo art. 80 del TUEL. In altri termini, nel caso in cui il legislatore avesse voluto porre un limite numerico dei permessi l’avrebbe certamente espressamente previsto.
Fermo restando quanto sopra esposte, resta inteso che spetta pur sempre all’ente, presso cui le funzioni vengono svolte, accertare, in maniera rigorosa, la sussistenza del diritto in capo al richiedente, verificando scupolosamente l’effettiva partecipazione alle attività collegiali a mezzo, esemplificativamente ma non esaustivamente, dell’acquisizione dei verbali delle operazioni da cui devono risultare l’orario di inizio e quello di termine delle sedute, la coincidenza temporale tra l’orario di partecipazione e l’orario di svolgimento dell’attività lavorativa subordinata risultante dal contratto individuale di lavoro, i tempi necessari al raggiungimento del luogo di riunione, l’importo effettivamente corrisposto dal datore di lavoro e quanto altro necessario all’accertamento preciso dell’importo del beneficio, escludendosi la possibilità che l’erogazione avvenga sulla base di semplice autocertificazione.
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