Nessun danno erariale al responsabile dei servizi sociali per i buoni spesa da COVID-19 erogati

22 Febbraio 2023
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L’errata compilazione delle domande per poter fruire, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVI 19, dei buoni spesa disposti con ordinanza della Protezione civile, non possono condurre al danno erariale nei confronti del responsabile dei servizi sociali, la cui scelta è, in ogni caso avvenuta, nei confronti di persone bisognose in una situazione di particolare emergenza. Con queste motivazioni la Corte dei conti della Liguria (sentenza n.20/2023) ha dichiarato esente da responsabilità erariale il responsabile dei servizi sociali di un ente locale.

Il fatto

Il responsabile dei servizi sociali di un ente locale è stato rinviato a giudizio contabile per asserita erogazione di buoni spesa illecita. A supporto dell’accusa della Procura vi sarebbero le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza secondo cui, l’erogazione sarebbe avvenuta senza alcun controllo da parte del responsabile dell’area socio-assistenziale che, ai fini dell’erogazione, si limitava alla verifica della sola residenza all’interno del Comune di riferimento dei richiedenti, omettendo ogni accertamento circa la situazione patrimoniale dei richiedenti medesimi, il loro effettivo stato di bisogno e senza alcuna verifica circa la contestuale percezione di altri sussidi.

Nella propria difesa il convenuto ha evidenziato che, in via principale non avrebbero dovuto essere considerate, livello normativo le note di indirizzo dell’Anci e modelli di domanda allegate essendo queste ultime prive di intrinseca obbligatorietà. Inoltre, non sarebbero state adeguatamente valorizzate le specifiche disposizioni contenute nell’Ordinanza della Protezione civile, come le deroghe normative alle regole del codice dei contratti pubblici in ragione dell’eccezionalità del momento storico emergenziale. Infatti, l’art.2 comma 6 dell’Ordinanza ha previsto che “l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”, con la conseguenza che non vi sarebbe stato alcun danno erariale per avere comunque erogato il previsto contributo ad una platea di cittadini, residenti tutti e in ogni caso bisognevoli di aiuto economico. Né potrebbe essere ritenuto fondamentale l’errata compilazione delle domande da parte degli aventi diritto, da cui non discenderebbe in via automatica che il richiedente non avesse i requisiti prescritti dall’Ordinanza, nel senso di non rientrare nel novero di quei soggetti “più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e tra quelli in stato di bisogno”.

L’assenza del danno erariale

In via preliminare il Collegio contabile ha evidenziato come, tutta la serie di normative emergenziali entrate in vigore nel momento storico contingenziale della pandemia da virus Covid 19 sono evidentemente caratterizzate in generale da urgenza e pronto intervento nei settori della vita sociale più colpiti dalla pandemia e particolarmente attenzionati dal Governo Italiano, per i quali le medesime sono state di volta in volta dettate. Secondo i giudici contabili, la normativa emergenziale ha disposto nel senso di dare priorità ai soggetti non già assegnatari di altro sostegno pubblico, ma non vieterebbe affatto – ferma restando tale priorità – di annoverarli tra coloro che fossero meritevoli del contributo, ovviamente a condizione che si tratti di nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza e di soggetti in stato di bisogno. Non può, inoltre, convenirsi con la difesa, secondo cui il non avere predisposto una “graduatoria” dei richiedenti il sussidio, specificando i casi di priorità, si sarebbe potuto risolvere in una effettiva irregolarità, suscettibile di qualificazione dannosa, soltanto nel caso in cui taluno dei richiedenti, in rapporto con le risorse disponibili, fosse stato escluso. Ma ciò non si sarebbe, in fattispecie, verificato, per cui l’ipotesi accusatoria appare priva di giuridico fondamento. D’altra parte il Procuratore non ha minimamente mostrato o certificato che taluni richiedenti, seppure aventi caratteristiche prioritarie, siano stati posposti rispetto ad altri soggetti ritenuti non prioritari. Nel caso di specie, quindi, il fatto che talune domande abbiano presentato profili di irregolarità formale non significa necessariamente che i relativi richiedenti non versassero in quelle precarie condizioni di bisogno per vedersi negato il beneficio. A ben guardare si tratta infatti di mere irregolarità nella compilazione delle domande che non postulano necessariamente quale corollario che esse abbiano i connotati di illiceità che le renderebbero foriere di danno erariale, posto che la Procura regionale non ha fornito alcuna dimostrazione che le intenzioni dei compilatori fossero nel senso di trasmettere dati non veritieri. Di conseguenza, il riferimento alle omissioni contestate alla luce del modello di domanda predisposto dall’ANCI’ e utilizzato dall’Ente sono da considerare inconferenti. In altri termini, la normativa di riferimento non prevedeva alcuna particolare formalità procedurale atta ad individuare la platea dei soggetti bisognosi del sussidio, né prescriveva specifici criteri, limitandosi a determinare la finalità del sussidio economico e la sussistenza dello stato di bisogno, correlata alla pandemia da COVID 19 e specificando solamente la necessità di dare priorità a coloro che già non fruissero di altre forme di sussidio. D’altra parte, il tempestivo, doveroso e necessario adempimento è stato di fatto possibile soltanto riducendo al minimo le formalità procedurali e valorizzando, invece, l’apporto della conoscenza personale degli addetti al servizio socio-sanitario comunale nei confronti della popolazione residente e richiedente gli aiuti economici.

In conclusione, l’azione erariale non può trovare favorevole accoglimento nel caso di specie.

 

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