Nel questionario sul bilancio di previsione 2022-2024 la Sezione delle Autonomie dedica una sezione specifica al PNRR

Evidenzia la Sezione delle Autonomie come, la gestione dei prossimi esercizi finanziari sarà caratterizzata dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali anche attraverso una speciale disciplina regolativa, cui si accennerà qui di seguito per gli aspetti di maggiore evidenza.

4 Marzo 2022
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La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 24 febbraio 2022, ha approvato le “Linee guida”  e l’annesso “Questionario” , cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2022-2024.

Specifica sezione PNRR

Evidenzia la Sezione delle Autonomie come, la gestione dei prossimi esercizi finanziari sarà caratterizzata dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali anche attraverso una speciale disciplina regolativa, cui si accennerà qui di seguito per gli aspetti di maggiore evidenza.

Ricordano, inoltre, i giudici contabili, come vanno considerate le misure derogatorie alla specifica disciplina di settore in materia di spesa per il personale, introdotte per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti dal PNRR. Tra queste vanno ricordate: la deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, per le assunzioni a tempo determinato per il potenziamento amministrativo degli enti (art. 31-bis, d.l. n. 152/2021) utilizzabile anche dagli enti strutturalmente deficitari, oppure in procedura di predissesto od anche in dissesto, subordinatamente alle verifiche contemplate dalla richiamata normativa; e le assunzioni a tempo determinato a carico delle risorse PNRR (art. 9, co. 18-bis, d.l. n. 152/2021).

Per le spese in conto capitale sono state previste le seguenti misure derogatorie:

  • Possibilità, fino al 2026, d’iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria;
  • la possibilità di accertamento delle entrate da risorse PNRR e PNC sulla base della delibera di riparto senza attendere l’impegno dell’Amministrazione erogante (art. 15, d.l. n. 77/2021);
  • la possibilità di ottenere anticipazioni di cassa dal MEF in qualità di soggetto attuatore (art. 15, co. 4-bis, d.l. n. 77/2021);
  • la possibilità di affidare la progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi del PNRR, senza dover inserire la relativa opera nei documenti di programmazione ex art. 21 del codice dei contratti pubblici;
  • la possibilità di utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018 (art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021).

Precisato quanto sopra, il questionario stato articolato in una sezione dedicata alle domande preliminari ed in cinque sezioni a carattere tematico, oltre ad una sezione, la sesta, che prevede la compilazione di quattro quadri contabili.

Illustrazione della sezione PNRR

Al riguardo è utile rammentare che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa. Tali equilibri dovranno misurarsi con la capacità dell’ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti delle spese originate dal PNRR. Infatti, se da un lato, il problema, potrebbe trovare la soluzione con l’anticipazione di risorse a valere sul fondo rotativo da parte del Ministero titolare dell’azione ai sensi dell’art. 9, commi 6 e 7, del d.l. n. 152/2021, dall’altro lato, non può essere trascurato il rischio di restituzione della somma laddove non dovesse risultare raggiunto il target di riferimento. La prevenzione di questo rischio richiede, innanzitutto, da parte del soggetto attuatore un efficace controllo e monitoraggio sulla realizzazione del cronoprogramma e, quindi, una specifica organizzazione degli uffici tecnici dei predetti enti. In questa prospettiva, anche allo scopo di stimolare un’accelerazione della fase organizzativa interna, è utile verificare l’adozione, da parte degli enti, di strumenti finalizzati a preparare “la macchina amministrativa e gestionale” focalizzando l’attenzione:

  • sul personale, con particolare riferimento all’adeguatezza della struttura organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in coerenza con i progetti previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le facoltà assunzionali derogatorie;
  • sulle modalità di contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti norme sulla governance del PNRR, e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse e delle spese ad esso ascrivibili;
  • sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione e sull’implementazione da parte dell’Ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni.

 

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