Mediazione tributaria si cambia ancora

Con comunicato del 18/01/2016 il Consulenti del Lavoro rendono noto che:

Con l’inizio del nuovo anno entra in vigore anche la riforma del processo tributario, contenuta nel DLgs n.156/2015. I Consulenti del Lavoro hanno esaminato la nuova normativa per poter meglio assistere i propri clienti anche in materia di mediazione.

Il legislatore dopo una positiva valutazione sugli effetti deflattivi della mediazione, ha deciso di estendere le previsioni dell’art. 17-bis a tutte le controversie di natura tributaria (eccezion fatta per quelle relative al recupero degli aiuti di stato). Inoltre le nuove norme rendono più semplice il ricorso a tale istituto e la riduzione delle sanzioni al 35% (prima era il 40%), lo ha reso più appetibile per i contribuenti.

A partire dal 1° gennaio, quindi, chi propone ricorso usufruisce, per gli atti fino ad un valore di lite di € 20.000, dell’automatico avvio del procedimento di reclamo. Quindi, non solo gli atti di accertamento ed avvisi di liquidazione, ma anche le richieste degli Enti locali sono oggetto della fase di reclamo e mediazione. I vantaggi sono evidenti, in primo luogo gli effetti dell’atto restano sospesi fino a quando il procedimento di reclamo non si è esaurito (fino, però, ad un massimo di 90 giorni). Come già detto il procedimento di reclamo s’instaura in automatico, non è più necessario produrre apposita istanza, pur rimanendo ferma la possibilità per il contribuente di avanzare proposta di mediazione qualora lo ritenga.

La modifica della norma che estende l’applicabilità della mediazione (reclamo) agli atti emessi da qualsiasi ente, ha anche, l’innegabile, pregio di risolvere il problema procedurale nato dai ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo, infatti il reclamo avverso l’Agenzia Entrate rendeva (come rende tutt’ora) il ricorso improcedibile per 90 giorni, mentre in presenza di altre parti, ad esempio Equitalia, i termini di costituzione in giudizio erano di 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a nulla valendo il procedimento di reclamo instaurato nei confronti dell’Agenzia Entrate.

Uno strumento, quindi, più semplice da usare, automatico, di applicazione più estesa, l’unico limite è quello del valore della lite non superiore a € 20.000 (ricordiamo che il valore della lite è quello della sola imposta senza interessi e sanzioni, o se trattasi di sole sanzioni il valore di queste ultime). Si tratta anche di uno strumento più conveniente con un ulteriore risparmio del 5% in tema di sanzioni.

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