Mancata sterilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità e contabilizzazione del contributo statale

La mancata evidenza del risultato di amministrazione della quota accantonata all’anticipazione di liquidità nel rendiconto del 2020 non avrebbe dovuto tenere conto della normativa dichiarata incostituzionale, facendo emergere il disavanzo nella sua interezza, con le regole ordinarie del ripiano del disavanzo.

29 Marzo 2023
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La mancata evidenza del risultato di amministrazione della quota accantonata all’anticipazione di liquidità nel rendiconto del 2020 non avrebbe dovuto tenere conto della normativa dichiarata incostituzionale, facendo emergere il disavanzo nella sua interezza, con le regole ordinarie del ripiano del disavanzo (Art.188 del Tuel). Inoltre, a fronte della dichiarazione di incostituzionalità delle regole di contabilizzazione del FAL, lo Stato è intervenuto con contributi specifici per la riduzione del disavanzo riemerso a seguito della sentenza della Consulta. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.87/2023) ha, tuttavia, accertato che un Comune soggetto a verifica ha contabilizzato in modo errato sia il FAL che il relativo contributo ricevuto.

Il fatto

A seguito della richiesta già effettuata dai giudici contabili di emersione del disavanzo di amministrazione per l’errata classificazione del risultato di amministrazione di un ente locale, dovuto al mancato accantonamento delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013 e ss.mm.ii., il responsabile del servizio finanziario ha riferito che erano in fase di studio le misure da adottare per far fronte al disavanzo da FAL nel quadro delle nuove disposizioni recate dall’articolo 52 del d. l. n.73/2021. In tale frangente il Collegio contabile ha manifestato la propria preoccupazione per la corretta gestione del disavanzo da FAL nel triennio 2019-2021, periodo successivo all’istruttoria già condotta dal Collegio contabile. In quell’occasione i giudici contabili aveva prospettato i possibili effetti della sentenza della Corte costituzionale 29 aprile 2021, n. 80, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05/05/2021, sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2020. Come affermato dall’articolo 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, infatti, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. L’approvazione del rendiconto 2020 il 10 giugno 2021, dunque, doveva tenere conto delle regole ordinarie (articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) per il ripiano anche del disavanzo da FAL, dopo la dichiarazione d’incostituzionalità dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. n.162/2019, con ulteriore aggravio di un risultato di amministrazione già ampiamente negativo. Il contributo statale erogato a favore del comune per il disavanzo 2019 di € 929.010,59 ammonta a € 221.400,00 ma non è chiara la modalità con la quale è stato utilizzato, se in un’unica soluzione o in un intervallo più ampio, o genericamente «per ridurre l’esposizione debitoria dell’ente» come ha riferito l’ente locale.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo l’articolo 52, comma 1, secondo periodo del d.l. n.73/2021, «Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo» mentre a decorrere dall’esercizio 2021 (comma 1-bis), e secondo il successivo comma 1-quater «A seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi». Nella contabilizzazione delle quote di disavanzo da FAL da ripianare in dieci anni a partire dal 2021, pertanto, il comune si potrà giovare sia del contributo statale che della possibilità di anticipare il rientro dal disavanzo in forza del contributo stesso. Il comune, inoltre, ha da ultimo ritenuto di dover ripianare in tre quote identiche dal 2021 al 2023 soltanto il disavanzo ordinario dell’esercizio 2020. Non risulta invece iscritto né a bilancio di previsione, né a rendiconto, secondo il ripiano decennale previsto dal sopravvenuto articolo 52, comma 1-bis, del d. l. n.73/2021. Anche la contabilizzazione nel bilancio di previsione 2022 non è conforme alle indicazioni del citato articolo 52. Né la stessa anticipazione di liquidità risulta ancora sterilizzata e correttamente contabilizzata secondo le nuove regole negli ultimi esercizi, ma sia nel 2020 che nel 2021, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, viene rappresentato l’utilizzo in entrata del FAL accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente.
Pertanto, l’ente dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2022, la deliberazione consiliare di ripiano decennale del disavanzo da FAL a partire dall’esercizio 2021, in conformità all’articolo 52, comma 1-bis, del d. l. n.73/2021, n. 73, anche tenendo conto del contributo statale erogato sulla base del comma 1 del medesimo articolo.

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