Come è noto, il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, in materia di compenso dell’organo di revisione, prevede il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente, nella misura indicata nella Tabella A allegata al decreto e secondo la fascia demografica degli Enti.
All’importo che ne risulta sono applicabili le maggiorazioni previste dallo stesso art. 1, comma 1, alla lettera a (sino ad un massimo del 10 per cento per gli Enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B di cui al medesimo decreto), e b (sino ad un massimo del 10 per cento per gli Enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C del decreto), con la previsione che le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro (art. 1, comma 2).
Come evidenziato dal Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) in un parere del 18 agosto 2025, le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 possiedono carattere eventuale, nel senso che sono applicabili solo al ricorrere delle condizioni previste. Anche tali maggiorazioni, in ogni caso, sono stabilite nella misura massima.
La previsione del decreto si pone in corrispondenza con quanto disposto dall’art. 241, comma 1, del d.lgs.18 agosto 2000 n. 267 (“con decreto del Ministro dell’interno…vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori…Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente locale”); il comma 7 di tale articolo demanda all’Ente locale la definizione del compenso, prevedendo che “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”.
Con specifico riguardo alle maggiorazioni, con la delibera di nomina l’Ente dovrà:
* rendere atto, in primis, della ricorrenza o meno delle condizioni previste dal decreto ministeriale per le stesse maggiorazioni;
* procedere, quindi, nel caso di ricorrenza di una o entrambe le condizioni, con apprezzamento discrezionale congruamente motivato, del quale si dovrà rendere conto nel corpo della deliberazione, alla quantificazione delle maggiorazioni, comunque contenute entro i limiti massimi previsti dal decreto.
Ove tale verifica non sia stata effettuata, secondo il Ministero, serve una nuova specifica deliberazione, trattandosi di un profilo essenziale della stessa.
Maggiorazioni del compenso per l’organo di revisione: i chiarimenti del Ministero dell’Interno
Secondo il parere del Ministero dell’Interno del 18 agosto 2025, le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 possiedono carattere eventuale, nel senso che sono applicabili solo al ricorrere delle condizioni previste.
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