L’Organo di revisione nelle verifiche di cassa non può escludere gli agenti contabili di fatto

12 Luglio 2023
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La verifica che l’Organo di revisione svolge in termini di cassa non può prescindere dalla indispensabile riconduzione di tali somme, laddove gestite da un agente contabile di fatto, diverso dall’economo, alla regola della resa del conto della gestione. Lo ricorda la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.91/2023).

Il fatto

In sede di verifica dei conti dell’ente e, in particolare, della verifica di cassa compiuta dall’organo di revisione contabile, il Collegio contabile si è soffermato sui compiti dell’Agente contabile” così come individuato dall’articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, secondo cui sono agenti contabili:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e diversarne le somme nella cassa dell’amministrazione stessa;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all’amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
d) gli impiegati dell’amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione.

La verifica dell’Organo di revisione

Per i giudici contabili la verifica che l’Organo di revisione svolge in termini di cassa non può prescindere dalla indispensabile riconduzione di tali somme, laddove gestite da un agente contabile di fatto, diverso dall’economo, alla regola della resa del conto della gestione, così che in occasione della verifica anzidetta disciplina degli Enti locali, l’agente contabile deve in ogni caso dimostrare il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza (artt. 616 e 621 reg. decreto n. 827/1924) ed in particolare:
a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all’atto stesso della riscossione;
b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato;
c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell’esercizio o della gestione.
d) il debito o il credito dell’esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione;
e) il debito per somme incassate;
f) le somme versate;
g) i discarichi amministrativi;
h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell’esercizio o al termine della gestione.
La finalità della verifica compiuta sulle somme diverse da quelle gestite dall’economo e dal tesoriere è appunto quella di una corretta gestione di tali importi.

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